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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38535/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per il delitto di omicidio (aggravato da premeditazione, motivi abietti, numero dei concorrenti >5, metodo mafioso e finalità di agevolare l'associazione mafiosa). Il ricorso articolava tre doglianze: 1) violazione per mancata autonoma valutazione del GIP e mera trasposizione delle argomentazioni del pubblico ministero, con omissione di una valutazione distinta delle singole posizioni; 2) carenza e contraddittorietà del quadro indiziario, in ragione dell'annullamento del titolo cautelare per alcuni coindagati e di presunte divergenze tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 3) illogicità della valutazione delle esigenze cautelari: tempo decorso dal fatto (omicidio del 2001), detenzione dell'Abbruzzese dal 2003 e assenza di elementi che dimostrino un perdurante collegamento con il contesto mafioso.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha dichiarato inammissibile la produzione tardiva di ordinanze depositate con memoria successiva. Ha ritenuto infondati i motivi: il GIP ha fornito autonoma e sufficiente rielaborazione motivazionale (anche se ha richiamato parti della richiesta del P.M.), i dichiaranti collaboratori (Nigro e Percacciante) sono stati ritenuti intrinsecamente attendibili e convergenti con riscontri e la valutazione dei giudici di merito sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione specifica, gravità del fatto, collegamento mafioso, pessima personalità dell'indagato e mancata allegazione di elementi idonei a dimostrare l'allontanamento dal contesto criminale) è stata ritenuta congrua. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il giudizio sulla gravità indiziaria; la Corte conferma che il giudice deve valutare la qualità e i riscontri delle dichiarazioni a fondamento dei gravi indizi

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione cautelare collegata a taluni delitti, applicata per la contestata aggravante mafiosa e richiamata dai giudici come elemento rafforzante dell'esigenza cautelare

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la misura cautelare quando sussiste pericolo di reiterazione di delitti; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato tale pericolo nel caso concreto

  • art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni di parte; la Corte ricorda che le dichiarazioni di coindagati possono integrare gravi indizi se intrinsecamente attendibili e corroborate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norme sulla chiamata in correità/reità; richiamata per giustificare l'utilizzo delle dichiarazioni reciproche tra partecipanti al reato come riscontro

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principi generali sulla motivazione degli atti giudiziari; richiamato in relazione al dovere di motivare in modo autonomo il provvedimento cautelare

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso per cassazione in materia di libertà personale e i limiti di ammissione di memorie e motivi nuovi; usata per dichiarare inammissibile la produzione documentale tardiva

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regole sul procedimento di legittimità e sui termini di deposito degli atti, richiamato a supporto dell'inammissibilità delle produzioni tardive

Massime di principio

  • La mera riproduzione di parti della richiesta del P.M. nel provvedimento cautelare non annulla automaticamente l'autonomia della decisione giudiziaria, purché emerga una rielaborazione critica e una motivazione propria del giudice.
  • Le dichiarazioni di collaboratori, coindagati o chiamati in correità possono costituire gravi indizi se ritenute intrinsecamente attendibili e corredate da riscontri estrinseci o da altre dichiarazioni indipendenti e convergenti.
  • L'annullamento del titolo cautelare nei confronti di altri coindagati non invalida automaticamente la sussistenza di indizi gravi a carico di un singolo indagato; l'effetto va valutato con riferimento alla specifica consistenza degli elementi probatori nei confronti del singolo.
  • Il tempo trascorso dall'ipotizzato reato e la detenzione passata dell'indagato non sono di per sé idonei a escludere il pericolo di reiterazione se permangono elementi che indicano collegamenti con strutture mafiose o una personalità criminale pericolosa.
  • In sede cautelare è essenziale che la difesa specifichi come una presunta omissione motivazionale abbia inciso in modo decisionale; deduzioni meramente formali o generiche sono frequentemente respinte dalla Corte di legittimità.
  • Le produzioni documentali nuove in cassazione sono ammissibili solo nei limiti e nei termini previsti dall'art. 311 c.p.p.; documenti depositati tardivamente possono essere esclusi salvo giustificata impossibilità di produrli prima.

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