Cassazione Penale, Ordinanza n. 00207/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con i primi due motivi ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato e lamentando il mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. Il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 157 c.p., assumendo che la ricettazione contestata, qualificata ai sensi dell'art. 648, comma quarto, c.p., dovesse considerarsi estinta per prescrizione, perché sarebbe stato necessario tener conto della fattispecie di speciale tenuità ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non specifici, perché consistenti nella mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello e già disattese dalla Corte di merito, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, affermando che, in materia di ricettazione, il fatto di speciale tenuità non integra un'autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante; di conseguenza non può essere considerato ai fini del calcolo del termine di prescrizione, che va determinato con riferimento alla cornice edittale massima dell'ipotesi base. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel delitto di ricettazione l'ipotesi di fatto di speciale tenuità non costituisce autonoma fattispecie incriminatrice, ma circostanza attenuante rilevante solo sul trattamento sanzionatorio, non sul calcolo della prescrizione.
Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione del fatto in incauto acquisto; la Corte non accoglie la richiesta perché le censure erano generiche e reiterative.
La prescrizione va calcolata senza tener conto della speciale tenuità prevista come circostanza attenuante nella ricettazione; rileva il massimo edittale dell'ipotesi base.
L'ipotesi di speciale tenuità nella ricettazione è trattata come circostanza attenuante e non come reato autonomo ai fini prescrizionali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le doglianze che si limitano a riprodurre, senza svilupparle criticamente, le argomentazioni già svolte in appello sono inammissibili per difetto di specificità, perché non assolvono alla funzione di confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- In materia di ricettazione, il fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante; pertanto non incide sul termine di prescrizione, che si determina in base al massimo edittale previsto per l'ipotesi base.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando presuppone l'utilizzo, nel computo del termine, di una qualificazione normativa che la giurisprudenza di legittimità esclude sul piano sistematico.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una diversa ipotesi contravvenzionale non può essere accolta se la censura si risolve in una mera riproposizione di temi già esaminati e disattesi dal giudice di merito senza specifica critica della motivazione.
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