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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35073/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un farmacista per il pagamento di euro 19.141,66, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo per ricette di specialità medicinali. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo di non dovere gli interessi moratori commerciali, ma solo quelli legali; il Tribunale rigettò l'opposizione. In appello, però, la Corte territoriale accolse il gravame e, pur condannando l'azienda sanitaria al pagamento del capitale, liquidò le spese dei due gradi di merito ponendo a base del calcolo l'intero importo di euro 19.141,66, anziché il solo valore effettivamente controverso in appello, limitato agli interessi. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell'art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dell'art. 1 d.m. 8 marzo 2018, n. 37, sostenendo che il valore della causa dovesse essere commisurato ai soli interessi moratori contestati e maturati fino alla domanda, con conseguente drastica riduzione dei compensi spettanti per il primo e secondo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello, perché questa aveva applicato il criterio del disputatum, cioè l'importo originariamente richiesto con il monitorio, senza considerare il decisum, ossia che l'impugnazione era stata accolta solo in parte e limitatamente agli interessi. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese dei gradi di merito: euro 354,00 per il primo grado ed euro 355,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti per l'esito alterno della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese a carico della parte soccombente.

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato quale criterio tariffario per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 1 d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    Richiamato in relazione alla disciplina tariffaria applicabile.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato per decidere la causa nel merito, senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia va determinato in base al criterio del disputatum, ma tale criterio deve essere temperato dal decisum quando la domanda o l'impugnazione sia accolta solo in parte.
  • Quando l'impugnazione riguarda soltanto una parte esigua della pretesa originaria, il giudice non può liquidare le spese come se fosse stata integralmente controversa l'intera somma inizialmente domandata.
  • Nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente al capo sulle spese e provvedere direttamente nel merito alla loro rideterminazione.
  • La liquidazione dei compensi deve rispettare il principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'attività effettivamente svolta e all'effettivo oggetto del contendere.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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