Cassazione Penale, Sentenza n. 9413/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di appello cautelare promosso dal Pubblico ministero, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione relativo al capo 7 dell'imputazione provvisoria. Deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge (art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale si sia limitato a un "copia e incolla" della motivazione adottata nell'ordinanza genitrice (ordinanza del GIP) riguardo ai gravi indizi e alle esigenze cautelari, senza fornire una motivazione autonoma e specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, in conseguenza, inammissibile. Ha ritenuto che non sussista la violazione dedotta: il tribunale del riesame non è obbligato a compiere un'autonoma rinnovata valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (tale obbligo opera solo, ai sensi dell'art. 292 c.2 c.p.p., con riguardo al giudice che dispone la misura "inaudita altera parte"). Inoltre la decisione impugnata contiene motivazione idonea quanto ai gravi indizi (possessione dell'automobile di provenienza furtiva nell'ambito di un'attività illecita organizzata) e alle esigenze cautelari (necessità di evitare i contatti attuali del ricorrente con il contesto delinquenziale). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, e l'atto è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla parte ricorrente come parametro di legittimità della motivazione; la Corte osserva che la previsione di cui al comma 2 riguarda l'obbligo motivazionale rigoroso per il giudice che emette la misura "inaudita altera parte", mentre il tribunale del riesame non è tenuto a una autonoma rinnovata valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari con la stessa formalità
art. 292 cod. proc. pen. (comma 2)
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta questo comma come la norma che impone un'effettiva e autonoma motivazione quando la misura è adottata "inaudita altera parte" dal giudice che la emette; tale requisito non si estende al tribunale del riesame che decide in sede di appello cautelare
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità e della condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ordina l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Massime di principio
- Il tribunale del riesame non è obbligato a una motivazione "autonoma" e completamente rinnovata sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari nella misura in cui la legge richiede tale onere solo per il giudice che dispone la misura "inaudita altera parte"; quindi il richiamo o il rilievo contenuto nell'ordinanza precedente non determina automaticamente vizi di legittimità
- La mera ripresa di argomentazioni già presenti nell'ordinanza che ha disposto originariamente la misura non è, di per sé, vizio se la decisione di riesame nel suo complesso risulta motivata e contestualizza la necessità della misura (ad es. per evitare contatti con il contesto delinquenziale)
- Per impugnare con successo in Cassazione decisioni cautelari è necessario evidenziare una specifica e rilevante violazione di legge o un vizio motivazionale essenziale; eccezioni formali o critiche generiche spesso determinano l'inammissibilità del ricorso
- Quando la custodia cautelare è giustificata dalla necessità di impedire che l'indagato mantenga contatti con un contesto organizzato e operativo di illeciti, tale esigenza può legittimare la misura se adeguatamente motivata rispetto alla situazione concreta
- La condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende è praticabile quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile per responsabilità del ricorrente; pertanto va valutato il rischio processuale prima di proporre impugnazioni in Cassazione prive di fondamento giuridico solido
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