Cassazione Penale, Sentenza n. 1582/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento ritenendo che il Giudice per le indagini preliminari abbia erroneamente omesso l'applicazione della condizione prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 (comma 2) che subordina l'ammissione al rito speciale al pagamento integrale dei debiti tributari, interessi e sanzioni. Ha dedotto che tale disposizione, di natura processuale, si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (applicazione retroattiva per materia processuale), e poiché il concordato di pena è unitario e comprende anche reati per i quali la condizione sarebbe prescritta, l'intero patteggiamento sarebbe viziato e meriterebbe annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile e parzialmente fondato. Ha affermato che l'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 ha natura procedimentale e può applicarsi ai fatti anteriori alla sua introduzione. Tuttavia ha distinto le fattispecie contestate: per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e distruzione/occultamento delle scritture contabili (artt. 8 e 10) la condizione di pagamento non è applicabile perché tali reati non presuppongono l'esistenza di un debito tributario; per il reato di cui all'art. 5, invece, la condizione è applicabile. Poiché il patteggiamento era unitario e comprendeva anche i capi relativi all'art. 5 per i quali la condizione non risultava soddisfatta, la Corte ha ritenuto il concordato di pena ammesso in violazione di legge, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettendo gli atti al Tribunale di Perugia per il seguito.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte ricorda che la diminuzione prevista dall'art. 444 non può essere concessa se manca una condizione di ammissibilità prevista da norme speciali (es. art.13-bis d.lgs.74/2000)
Condizione di ammissibilità al rito speciale per alcuni reati tributari: pagamento integrale dei debiti tributari, interessi e sanzioni. La Corte conferma la natura procedimentale della norma e la sua applicabilità anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ma ne nega l'applicabilità alle fattispecie che non presuppongono un debito tributario (es. fatture inesistenti, distruzione scritture).
Disciplina le ipotesi di non punibilità legate al pagamento/ravvedimento; la Corte distingue tra reati per i quali il pagamento è causa di non punibilità (artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater) e reati per i quali la non punibilità è subordinata a condizioni stringenti (art.5), chiarendo i profili di applicabilità della condizione di ammissibilità al patteggiamento.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto applicativo retroattivo delle norme processuali; la Corte conferma che disposizioni processuali come l'art.13-bis possono avere efficacia anche nei confronti di fatti anteriori.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la ricorribilità delle sentenze di patteggiamento in presenza di illegittimità della pena; la Corte ne riconosce la rilevanza per ammettere il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena oggetto.
Massime di principio
- La condizione prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 (pagamento integrale dei debiti tributari, interessi e sanzioni) è di natura procedimentale e può applicarsi anche a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
- Tale condizione è applicabile solo ai reati che presuppongono l'esistenza di un debito tributario che l'autore possa estinguere; non si applica a fattispecie come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o la distruzione/occultamento delle scritture contabili, che si consumano indipendentemente dall'evasione.
- Se un patteggiamento è unitario e comprende reati per i quali la condizione di ammissibilità era richiesta ma non è stata soddisfatta, l'intero accordo può essere ritenuto viziato e la sentenza annullabile.
- Prima di recepire un concordato di pena il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste da norme speciali; l'omissione di tale verifica può rendere la pena illegittima e suscettibile di impugnazione.
- La distinzione tra causa di non punibilità (sostanziale) e condizione di accesso al rito speciale (procedimentale) è rilevante: anche quando il pagamento produce effetti sostanziali diversi, può sussistere una separata condizione procedimentale per il patteggiamento.
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