Ordinanza n. 247/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli con il quale si dispone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale adottata dal dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, deducendo, tra l’altro, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato la rilevanza della mancata presentazione della documentazione attestante l’espletamento della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ritenuta dal giudice prima facie inapplicabile alla fattispecie. È stato inoltre evidenziato che, nel corso del procedimento, il ricorrente aveva depositato una memoria endoprocedimentale con documentazione integrativa, inclusa l’asseverazione, mentre il provvedimento di revoca si limitava a riferire genericamente che gli interessati non avrebbero fatto pervenire documentazione integrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia della revoca del nulla osta. In sede di sommaria delibazione, ha ravvisato apprezzabili profili di fondatezza nelle censure di difetto di motivazione e di istruttoria: da un lato, la prescrizione relativa alla verifica dell’indisponibilità di lavoratori nazionali appariva prima facie inapplicabile alla fattispecie; dall’altro, l’amministrazione non aveva adeguatamente considerato la documentazione integrativa prodotta dal ricorrente, limitandosi a un generico riferimento alla sua mancata trasmissione. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 23 settembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare. Il testo non espone una specifica valutazione del periculum in mora.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della sommaria valutazione dei vizi dedotti, il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia di un provvedimento quando le censure di difetto di motivazione e di istruttoria presentino apprezzabili profili di fondatezza già sulla base di una prima delibazione.
- La motivazione di un provvedimento di revoca non è adeguata quando affermi genericamente la mancata produzione di documentazione integrativa senza confrontarsi con la documentazione effettivamente depositata dall’interessato nel procedimento.
- La pubblica amministrazione deve verificare la concreta applicabilità alla fattispecie della prescrizione posta a fondamento della revoca; una prescrizione prima facie inapplicabile non può costituire adeguata base motivazionale del provvedimento.
Come è indicizzato
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