Sentenza del 13/05/2016 n. 9820 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso introduttivo contro un avviso di accertamento IRPEG e IRAP relativo all'anno 2000. Il ricorso era stato spedito entro il termine di decadenza mediante raccomandata in busta chiusa, ma ricevuto dall'Ufficio tre giorni dopo la scadenza. La società ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, sostenendo che dovesse rilevare la data di spedizione e non quella di ricezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile anche alla spedizione in busta chiusa la regola secondo cui, per il notificante, la notificazione a mezzo posta si perfeziona alla data di spedizione. La prescrizione dell'invio in plico senza busta serve a garantire la certezza dell'identità dell'atto notificato; tuttavia, se il destinatario non contesta la corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato, non vi è motivo per negare gli effetti della spedizione tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2
La disposizione disciplina la notificazione del ricorso tributario mediante spedizione postale, prevedendo l'invio in plico senza busta.
La Corte ha ritenuto che la regola del perfezionamento della notificazione, per il notificante, alla data di spedizione si applichi anche quando il ricorso sia stato inviato in busta chiusa anziché in plico senza busta, purché non vi siano contestazioni sull'identità e corrispondenza dell'atto notificato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
La norma riguarda il deposito dell'originale del ricorso e degli atti connessi presso la segreteria della commissione tributaria.
Il deposito dell'originale consente di verificare la corrispondenza tra l'atto spedito e quello depositato; in assenza di contestazioni del destinatario, l'uso della busta chiusa non determina, da solo, la tardività del ricorso.
Cass. civ., sentenze n. 915 del 2006 e n. 15309 del 2009
La notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anche quando la spedizione avvenga in busta anziché in piego.
Le pronunce affermano un principio generale applicabile anche al processo tributario: il notificante non può essere penalizzato dai tempi di consegna postale successivi alla spedizione tempestiva.
Massime di principio
- Quando un atto processuale viene notificato per posta, il termine per il notificante è normalmente rispettato se la spedizione avviene entro la scadenza, anche se la ricezione da parte del destinatario avviene successivamente.
- L'invio in una modalità formalmente diversa da quella prescritta, come la busta chiusa anziché il plico senza busta, non comporta automaticamente l'inammissibilità se il destinatario non contesta il contenuto o la corrispondenza dell'atto.
- Le formalità della notificazione devono essere interpretate in funzione della loro finalità: se servono a garantire l'identificabilità dell'atto e tale certezza non è concretamente messa in discussione, l'irregolarità può non incidere sulla validità della notifica.
- È comunque opportuno rispettare rigorosamente le modalità prescritte dalla legge e conservare la prova della data di spedizione, poiché l'assenza di contestazioni e la possibilità di verificare il contenuto dell'atto sono elementi decisivi per evitare la decadenza.
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