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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20427/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva più motivi: (i) contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato di estorsione (capo 1), con la censura che le minacce di morte non risultavano descritte né dal capo di imputazione né dalla motivazione; (ii) mancata considerazione dello stato di necessità rispetto al reato previsto dall'art. 387-bis c.p., in ragione di un improvviso peggioramento delle condizioni di salute della madre che avrebbe reso necessaria l'assistenza; (iii) violazione dell'art. 94 c.p. circa l'applicabilità dell'aggravante relativa all'ubriachezza/uso di stupefacenti, sostenendo che l'imputato non poteva trovarsi "sotto l'effetto" di droghe non ancora acquistate e che l'abitualità va interpretata congiuntamente; (iv) contraddittorietà circa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis (fatti commessi all'interno della privata dimora), deducendo che l'aggravante presupporrebbe un'introduzione abusiva nei luoghi, mentre l'imputato conviveva con la vittima; (v) illegittimità del diniego di applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p., comma 4-ter: la Corte di appello avrebbe ritenuto inammissibile la domanda perché non proposta in atto di appello, omettendo che i presupposti per la sostituzione si erano concretizzati solo dopo la riduzione della pena in sede di appello e che, per la novella normativa, la Corte poteva attivarsi d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, sugli altri punti, ha così deciso: il primo motivo è inammissibile per non essere stato proposto con l'atto di appello; il secondo motivo (stato di necessità) è infondato per mancanza di riscontri probatori e incongruenze nella ricostruzione; il terzo motivo (art. 94 c.p.) è infondato perché la disciplina distingue l'ubriachezza abituale per l'alcol e la dedizione all'uso per gli stupefacenti; il quarto motivo (aggravante art. 628 comma 3 n. 3-bis) è infondato perché l'aggravante tutela l'inviolabilità della dimora indipendentemente dalle modalità di accesso o dal rapporto autore-vittima; il quinto motivo (art. 598-bis c.p.p., comma 4-ter) è invece ritenuto fondato: la Corte accerta che la pena, ridotta in appello, è divenuta compatibile con misure sostitutive (art. 20-bis c.p.) e che la Corte di merito ha omesso di motivare adeguatamente il diniego della conversione della pena alla luce del giudizio prognostico ex art. 58 legge n. 689/1981. Perciò la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di conversione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen., comma 2

    La Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati richiamati, senza valorizzare come decisive le censure del ricorrente su questo capo (motivo dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello).

  • art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3-bis

    art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.

    L'aggravante per i fatti commessi all'interno della privata dimora si applica indipendentemente dalle modalità di accesso o dal rapporto tra autore e vittima: rileva l'oggettiva tutela rafforzata della dimora.

  • art. 94 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la distinzione normativa: per l'alcol si configura l'ubriachezza abituale quando si è dediti e frequentemente ubriachi; per gli stupefacenti l'aumento di pena si fonda sulla 'dedità all'uso' (abitualità), e non richiede necessariamente che l'agente fosse 'sotto l'effetto' al momento del fatto se non risultante dalla prova.

  • art. 387-bis cod. pen.

    La censura che evocava lo stato di necessità è stata respinta: la Corte sottolinea che la sussistenza dello stato di necessità deve essere sorretta da elementi probatori concreti (testimonianze, contatti, circostanze oggettive) e qui la prova del peggioramento improvviso non è stata fornita.

  • art. 598-bis cod. proc. pen., comma 4-ter

    art. 598-bis, comma 4-ter c.p.p. (come introdotto dal D.Lgs. 19/03/2024, n. 31)

    La norma permette alla Corte di appello di applicare le pene sostitutive anche d'ufficio se i presupposti diventano attuali in seguito alla definizione del giudizio di secondo grado; tuttavia la Corte di merito deve motivare il rifiuto di applicarle, con riferimento al giudizio prognostico ex art. 58 l. 689/1981.

  • art. 20-bis cod. pen., commi 2-4

    art. 20-bis, commi 2-4 c.p.

    Riferimento alle soglie e alle tipologie di pene sostitutive possibili: la riduzione della pena in appello ha reso concretamente applicabili alcune pene sostitutive previste dalla disciplina, aprendo la possibilità di conversione.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    La Corte richiede che, anche nell'esercizio del potere officioso di applicare pene sostitutive, sia effettuato il necessario giudizio prognostico sulla pericolosità e sulla adeguatezza della misura, e che il diniego sia motivato in relazione a tale giudizio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami)

    Sez.6, n.30711 del 30/05/2024, Rv. 286830; Sez.2, n.30959 del 14/07/2016, Morarasu, Rv. 267575-01

    La Corte richiama precedenti secondo cui la Corte d'appello può applicare pene sostitutive d'ufficio quando i presupposti sopravvengono dopo il giudizio di secondo grado e la giurisprudenza che interpreta l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3-bis come operante indipendentemente dalle modalità di accesso alla dimora.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere esaminate questioni non dedotte nel giudizio di appello: i motivi nuovi o omessi in appello risultano inammissibili.
  • Per far valere lo stato di necessità occorre fornire riscontri probatori concreti (testimonianze, documentazione, chiamate): mere affermazioni non sono sufficienti.
  • L'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis tutela l'inviolabilità della privata dimora in termini oggettivi; la convivenza con la vittima o le modalità di accesso non escludono automaticamente l'aggravante.
  • Ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena per abuso di sostanze (art. 94), è importante distinguere tra essere 'dediti all'uso' e trovarsi 'sotto l'effetto' al momento del fatto: la dedizione all'uso rileva come circostanza abituale per gli stupefacenti.
  • Dopo una riduzione della pena in appello che rende attuali i presupposti per pene sostitutive, la Corte d'appello può applicarle anche d'ufficio (art. 598-bis c.p.p., comma 4-ter); se rifiuta di applicarle deve motivare adeguatamente il diniego con riferimento al giudizio prognostico ex art. 58 l. 689/1981.
  • Quando si formula una strategia difensiva che mira alla conversione della pena, è utile sollevare espressamente il motivo in appello e allegare elementi sul profilo prognostico e di pericolosità, ma la disciplina attuale consente comunque l'intervento d'ufficio del giudice dell'appello se le condizioni sopravvengono.

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