Cassazione Penale, Sentenza n. 20427/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva più motivi: (i) contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato di estorsione (capo 1), con la censura che le minacce di morte non risultavano descritte né dal capo di imputazione né dalla motivazione; (ii) mancata considerazione dello stato di necessità rispetto al reato previsto dall'art. 387-bis c.p., in ragione di un improvviso peggioramento delle condizioni di salute della madre che avrebbe reso necessaria l'assistenza; (iii) violazione dell'art. 94 c.p. circa l'applicabilità dell'aggravante relativa all'ubriachezza/uso di stupefacenti, sostenendo che l'imputato non poteva trovarsi "sotto l'effetto" di droghe non ancora acquistate e che l'abitualità va interpretata congiuntamente; (iv) contraddittorietà circa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis (fatti commessi all'interno della privata dimora), deducendo che l'aggravante presupporrebbe un'introduzione abusiva nei luoghi, mentre l'imputato conviveva con la vittima; (v) illegittimità del diniego di applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p., comma 4-ter: la Corte di appello avrebbe ritenuto inammissibile la domanda perché non proposta in atto di appello, omettendo che i presupposti per la sostituzione si erano concretizzati solo dopo la riduzione della pena in sede di appello e che, per la novella normativa, la Corte poteva attivarsi d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, sugli altri punti, ha così deciso: il primo motivo è inammissibile per non essere stato proposto con l'atto di appello; il secondo motivo (stato di necessità) è infondato per mancanza di riscontri probatori e incongruenze nella ricostruzione; il terzo motivo (art. 94 c.p.) è infondato perché la disciplina distingue l'ubriachezza abituale per l'alcol e la dedizione all'uso per gli stupefacenti; il quarto motivo (aggravante art. 628 comma 3 n. 3-bis) è infondato perché l'aggravante tutela l'inviolabilità della dimora indipendentemente dalle modalità di accesso o dal rapporto autore-vittima; il quinto motivo (art. 598-bis c.p.p., comma 4-ter) è invece ritenuto fondato: la Corte accerta che la pena, ridotta in appello, è divenuta compatibile con misure sostitutive (art. 20-bis c.p.) e che la Corte di merito ha omesso di motivare adeguatamente il diniego della conversione della pena alla luce del giudizio prognostico ex art. 58 legge n. 689/1981. Perciò la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di conversione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
La Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati richiamati, senza valorizzare come decisive le censure del ricorrente su questo capo (motivo dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello).
art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3-bis
art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.
L'aggravante per i fatti commessi all'interno della privata dimora si applica indipendentemente dalle modalità di accesso o dal rapporto tra autore e vittima: rileva l'oggettiva tutela rafforzata della dimora.
La Corte ha richiamato la distinzione normativa: per l'alcol si configura l'ubriachezza abituale quando si è dediti e frequentemente ubriachi; per gli stupefacenti l'aumento di pena si fonda sulla 'dedità all'uso' (abitualità), e non richiede necessariamente che l'agente fosse 'sotto l'effetto' al momento del fatto se non risultante dalla prova.
La censura che evocava lo stato di necessità è stata respinta: la Corte sottolinea che la sussistenza dello stato di necessità deve essere sorretta da elementi probatori concreti (testimonianze, contatti, circostanze oggettive) e qui la prova del peggioramento improvviso non è stata fornita.
art. 598-bis cod. proc. pen., comma 4-ter
art. 598-bis, comma 4-ter c.p.p. (come introdotto dal D.Lgs. 19/03/2024, n. 31)
La norma permette alla Corte di appello di applicare le pene sostitutive anche d'ufficio se i presupposti diventano attuali in seguito alla definizione del giudizio di secondo grado; tuttavia la Corte di merito deve motivare il rifiuto di applicarle, con riferimento al giudizio prognostico ex art. 58 l. 689/1981.
art. 20-bis cod. pen., commi 2-4
art. 20-bis, commi 2-4 c.p.
Riferimento alle soglie e alle tipologie di pene sostitutive possibili: la riduzione della pena in appello ha reso concretamente applicabili alcune pene sostitutive previste dalla disciplina, aprendo la possibilità di conversione.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte richiede che, anche nell'esercizio del potere officioso di applicare pene sostitutive, sia effettuato il necessario giudizio prognostico sulla pericolosità e sulla adeguatezza della misura, e che il diniego sia motivato in relazione a tale giudizio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami)
Sez.6, n.30711 del 30/05/2024, Rv. 286830; Sez.2, n.30959 del 14/07/2016, Morarasu, Rv. 267575-01
La Corte richiama precedenti secondo cui la Corte d'appello può applicare pene sostitutive d'ufficio quando i presupposti sopravvengono dopo il giudizio di secondo grado e la giurisprudenza che interpreta l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3-bis come operante indipendentemente dalle modalità di accesso alla dimora.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere esaminate questioni non dedotte nel giudizio di appello: i motivi nuovi o omessi in appello risultano inammissibili.
- Per far valere lo stato di necessità occorre fornire riscontri probatori concreti (testimonianze, documentazione, chiamate): mere affermazioni non sono sufficienti.
- L'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis tutela l'inviolabilità della privata dimora in termini oggettivi; la convivenza con la vittima o le modalità di accesso non escludono automaticamente l'aggravante.
- Ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena per abuso di sostanze (art. 94), è importante distinguere tra essere 'dediti all'uso' e trovarsi 'sotto l'effetto' al momento del fatto: la dedizione all'uso rileva come circostanza abituale per gli stupefacenti.
- Dopo una riduzione della pena in appello che rende attuali i presupposti per pene sostitutive, la Corte d'appello può applicarle anche d'ufficio (art. 598-bis c.p.p., comma 4-ter); se rifiuta di applicarle deve motivare adeguatamente il diniego con riferimento al giudizio prognostico ex art. 58 l. 689/1981.
- Quando si formula una strategia difensiva che mira alla conversione della pena, è utile sollevare espressamente il motivo in appello e allegare elementi sul profilo prognostico e di pericolosità, ma la disciplina attuale consente comunque l'intervento d'ufficio del giudice dell'appello se le condizioni sopravvengono.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →