Cassazione Civile, Ordinanza n. 33211/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia origina da un procedimento ex art. 287 c.p.c. promosso dall'INPS davanti al Tribunale per correggere un decreto di omologazione già emesso in una causa avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento di una prestazione assistenziale. Il Tribunale, anziché limitarsi a correggere un mero errore materiale, ha modificato il dispositivo sia nella parte relativa alla decorrenza del beneficio, sostituendo un riferimento alla domanda amministrativa con un diverso dies a quo, sia nella regolazione delle spese, sostituendo la condanna dell'INPS con la compensazione integrale tra le parti. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso straordinario per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 91, 287 e 288 c.p.c. perché il giudice avrebbe compiuto una modifica concettuale della decisione e non una correzione materiale; con il secondo motivo, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe modificato d'ufficio, senza istanza dell'INPS, la decorrenza della prestazione assistenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che la correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. è ammessa solo quando vi sia un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, desumibile dal solo testo del provvedimento e senza incidenza sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Nel caso concreto, la modifica della decorrenza della prestazione e la sostituzione della statuizione sulle spese non integravano un errore materiale, ma una modifica sostanziale del decisum, effettuata oltre i limiti del procedimento di correzione e persino in assenza di una richiesta dell'INPS su quel punto. Per questo la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Tribunale di Sciacca in diversa persona, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
procedimento per la correzione degli errori materiali
consente solo di emendare un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale o sostanziale della decisione
richiamato quale norma che disciplina le forme della correzione, che non possono essere utilizzate per modificare il decisum
la statuizione sulle spese non può essere alterata in sede di correzione se ciò comporta una modifica concettuale della decisione
richiamato dal ricorrente per denunciare l'assenza di richiesta di parte rispetto alla modifica della decorrenza della prestazione
il giudice non può pronunciarsi o modificare d'ufficio oltre la domanda proposta dalle parti
invece della violazione di legge sostanziale/processuale dedotta con il primo motivo
invece del vizio processuale dedotto con il secondo motivo
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere utilizzato solo per eliminare discrepanze meramente grafiche o espressive tra la volontà decisoria e la sua trascrizione, riconoscibili dal testo del provvedimento e dal confronto con la motivazione.
- La correzione ex art. 287 c.p.c. è inammissibile quando comporti una modifica del contenuto sostanziale o concettuale della decisione, poiché in tal caso il rimedio corretto è l'impugnazione.
- Non è consentito, nel procedimento di correzione, alterare d'ufficio la decorrenza di una prestazione o il regime delle spese se ciò equivale a riscrivere il decisum e non a rettificare un mero errore materiale.
- Il limite dell'art. 287 c.p.c. è superato quando l'errore asseritamente materiale non sia immediatamente desumibile dal solo provvedimento e richieda una rivalutazione della volontà decisoria del giudice.
Come è indicizzato
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