Sentenza del 21/02/2017 n. 62 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per il 2009, di euro 24.919,00 oltre interessi e sanzioni, contestando l'applicazione della disciplina sulle società non operative o di comodo. Ha sostenuto che la mancata produzione di ricavi dipendesse da circostanze oggettive e indipendenti dalla propria volontà, tra cui i ritardi, i vincoli e le difficoltà amministrative incontrati nel tentativo di valorizzare un'area di circa 33 ettari mediante progetti paleontologici, agricoli, turistici e ricreativi. L'Agenzia ha invece ritenuto che la società fosse sostanzialmente inattiva, che non avesse dimostrato situazioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione della normativa e che alcuni beni, tra cui un'imbarcazione e un'autovettura, fossero utilizzati dai soci senza adeguata ragione societaria.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Pordenone ha rigettato il ricorso e condannato la società alle spese, liquidate in euro 2.268,00 oltre accessori. La società ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia lo ha respinto con sentenza del 20 dicembre 2016, confermando l'accertamento e la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto non provate situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà della società tali da impedire il raggiungimento dei ricavi minimi. Ha inoltre considerato non sufficientemente documentata la ragione societaria dell'utilizzo dell'autovettura e dell'imbarcazione. La società è stata condannata anche alle spese del grado di appello, liquidate in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Il comma 4-bis prevede la possibilità di non applicare la disciplina antielusiva in presenza di obiettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi, proventi o operazioni rilevanti ai fini IVA.
La disciplina sulle società di comodo presume la non operatività mediante il confronto tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando circostanze oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento delle soglie.
Art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL n. 138/2011
Le società in perdita sistematica, in presenza di tre periodi d'imposta in perdita o di due periodi in perdita e di un terzo con reddito inferiore al reddito minimo, sono considerate società di comodo dal successivo periodo d'imposta previsto dalla legge.
La disciplina estende il regime delle società non operative alle società che presentano perdite reiterate o redditi inferiori al minimo presunto, salvo prova di situazioni oggettive che giustifichino la mancata operatività.
Art. 35 del DL n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006
Ha modificato i parametri e il funzionamento della disciplina sulle società di comodo, rafforzando il collegamento presuntivo tra valore dei beni societari e ricavi o proventi minimi.
Cassazione, sentenza n. 21358 del 21 gennaio 2015
Il contribuente deve dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.
La prova contraria richiesta al contribuente deve essere concreta e documentata; non sono sufficienti mere dichiarazioni d'intento, progetti non realizzati o difficoltà genericamente riferite.
Cassazione, ordinanza del 5 luglio 2016
La determinazione dell'imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge, salva la prova contraria da parte del contribuente.
I parametri legali operano senza discrezionalità nella determinazione del reddito minimo presunto. Il contribuente deve fornire una prova specifica e verificabile per ottenere la disapplicazione della disciplina.
Massime di principio
- La mancata produzione di ricavi non consente, di per sé, di disapplicare la disciplina sulle società di comodo: occorre dimostrare con documenti concreti che l'inoperatività dipenda da cause oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà della società.
- I ritardi o i dinieghi della pubblica amministrazione possono rilevare solo se provati e se la società dimostra di aver presentato progetti completi, coerenti e tempestivi, avendo svolto diligentemente tutte le attività necessarie.
- La mera esistenza di progetti, autorizzazioni richieste o iniziative future non è sufficiente quando tali progetti risultino vaghi, incompleti, contraddittori o non concretamente attuabili.
- La disponibilità di autovetture, imbarcazioni o altri beni suscettibili di uso personale può rafforzare la presunzione di società di comodo se il contribuente non documenta la loro effettiva necessità e destinazione aziendale.
- In casi analoghi è essenziale conservare e produrre autorizzazioni, dinieghi, protocolli, corrispondenza con gli enti, progetti tecnici, spese sostenute, verbali e ogni altro elemento idoneo a collegare l'inoperatività a impedimenti esterni e non a scelte o inerzia della società.
- La prova della causa esimente grava sul contribuente; l'amministrazione può applicare il reddito minimo presunto secondo i parametri normativi, salvo che tale prova venga fornita in modo puntuale.
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