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Sentenza

Sentenza del 21/02/2017 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - provvedimento di diniego di rimborso - mancata indicazione del termine entro cui ricorrere - ricorso - notifica - oltre 60 giorni - possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto inefficace nei propri confronti la cessione di un credito IVA del 2003, pari a circa 23.778 euro, ceduto dal curatore fallimentare mediante atto notarile e notificato all’Amministrazione finanziaria. È stato inoltre impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza con cui la società aveva chiesto il pagamento del rimborso. L’Agenzia sosteneva che il ricorso fosse tardivo, perché proposto oltre il termine di 60 giorni, e che la cessione non fosse opponibile in assenza della presentazione del modello VR previsto per i rimborsi IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’efficacia della cessione del credito nei confronti dell’Amministrazione e ordinando il rimborso. L’eccezione di tardività è stata respinta perché il provvedimento di diniego non indicava il termine, le forme e l’autorità cui ricorrere; tale omissione impedisce la decorrenza del termine d’impugnazione, rendendo ammissibile il ricorso anche oltre 60 giorni. Nel merito, la presentazione del modello VR non è stata ritenuta condizione necessaria per l’esistenza del diritto al rimborso, già manifestato nella dichiarazione IVA. Le spese di giudizio sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.

    Il termine ordinario di 60 giorni non decorre quando l’atto di diniego omette di indicare il termine per ricorrere, le forme dell’impugnazione e l’autorità competente, secondo il principio richiamato dalla Cassazione.

  • Art. 38-bis del D.P.R. 633/1972

    La presentazione del modello VR è stata ritenuta funzionale all’avvio della procedura esecutiva di rimborso, ma non costituisce condizione necessaria per l’esistenza del diritto al rimborso quando il credito è stato indicato nella dichiarazione IVA.

  • Art. 2946 del codice civile

    La prescrizione ordinaria dei diritti si compie con il decorso di dieci anni.

    Una volta indicato il credito IVA nella dichiarazione e manifestata la volontà di ottenerne il rimborso, il diritto non è soggetto al termine biennale di decadenza previsto per le domande non precedentemente formulate, ma al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • Cassazione, sentenza n. 20634/2008

    La mancata indicazione, nel provvedimento di diniego, del termine, delle forme e dell’autorità cui ricorrere impedisce la decorrenza del termine d’impugnazione.

  • Cassazione, sentenze n. 9970/2015 e n. 4145/2016

    La domanda di rimborso IVA può ritenersi presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito.

    L’indicazione del credito nella dichiarazione IVA manifesta la volontà di chiederne il rimborso; il modello VR rappresenta un adempimento volto a rendere esigibile il credito e ad avviare l’esecuzione del rimborso, non il presupposto costitutivo del diritto.

Massime di principio

  • Se un provvedimento tributario non indica chiaramente termine, modalità e autorità competente per l’impugnazione, il termine ordinario può non iniziare a decorrere; tuttavia è opportuno agire comunque senza ritardo e documentare l’omissione.
  • Un ricorso può riguardare sia il diniego espresso sia il successivo silenzio-rifiuto formatosi su una nuova istanza, purché gli atti e le pretese siano chiaramente individuati.
  • Per i rimborsi IVA, l’indicazione del credito nella dichiarazione può essere sufficiente a manifestare il diritto al rimborso; gli adempimenti procedurali successivi possono incidere sull’esigibilità o sull’avvio del pagamento, ma non necessariamente sull’esistenza del diritto.
  • Quando il credito fiscale è stato validamente ceduto, la cessione può essere opponibile all’Amministrazione se sono rispettati gli adempimenti di notificazione e le altre condizioni previste dalla disciplina applicabile.
  • In assenza di una specifica decadenza applicabile a una domanda già manifestata in dichiarazione, il diritto al rimborso può essere soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

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