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Sentenza

Sentenza del 21/02/2017 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Circolo ippico, non è commerciale l'attività di stallaggio e mantenimento dei cavalli.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria sosteneva che il Circolo svolgesse attività commerciale, in particolare attraverso stallaggio, mantenimento dei cavalli, pulizia dei box e lezioni di equitazione, e che quindi non potesse beneficiare del regime agevolato previsto per le associazioni sportive. Contestava inoltre la deducibilità delle spese di manutenzione dell'automezzo, poiché le fatture non riportavano la targa, nonché alcune irregolarità contabili e documentali. Nel giudizio di rinvio la questione è stata limitata alla natura effettiva del Circolo e delle attività svolte e alla riconducibilità delle spese di manutenzione all'unico veicolo disponibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'applicazione del regime agevolato. Ha ritenuto provata la valida costituzione dell'associazione, l'affiliazione alla F.I.S.E., la previsione statutaria del diritto di voto dei soci e della devoluzione del patrimonio residuo a finalità sportive o generali. Le attività di stallaggio, mantenimento dei cavalli e lezioni di equitazione sono state considerate coerenti con le finalità istituzionali e rese a soci o tesserati F.I.S.E., non configurando quindi attività commerciale imponibile nel periodo d'imposta 1995. Sono state riconosciute anche le spese di manutenzione dell'automezzo, poiché il Circolo disponeva di un solo veicolo, identificato nel processo verbale e utilizzato per il trasporto dei cavalli. È stato respinto anche l'appello incidentale del Circolo sulle spese: quelle del giudizio di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel testo vigente nel 1995

    Prevedeva il regime agevolato per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, verso corrispettivi specifici, in conformità alle finalità istituzionali nei confronti degli associati o partecipanti, purché ricorressero le ulteriori condizioni statutarie previste.

    Il beneficio non dipende soltanto dalla forma giuridica dell'associazione, ma dall'effettivo svolgimento senza scopo di lucro di attività coerenti con le finalità istituzionali e rivolte ai soci o agli aventi titolo. Nel caso concreto, il regime è stato riconosciuto perché le prestazioni erano connesse alla diffusione degli sport equestri e rivolte a soci o tesserati F.I.S.E.

  • Art. 4 del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina, ai fini IVA, le attività degli enti associativi e le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali nei confronti degli associati.

    Le prestazioni istituzionali rese dall'associazione ai propri soci o tesserati possono essere escluse dal trattamento commerciale e dagli obblighi IVA, se sono rispettate le condizioni sostanziali e statutarie previste dalla norma.

  • Art. 36 del codice civile

    Riguarda l'ordinamento e la disciplina delle associazioni non riconosciute.

    La validità dell'associazione non riconosciuta non richiede necessariamente, ai fini civilistici, formalità particolarmente rigorose; nel caso concreto, comunque, la costituzione risultava documentata dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal libro soci e dai verbali degli organi associativi.

  • Art. 52 del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina l'utilizzabilità dei documenti non esibiti durante la verifica fiscale.

    La Corte di Cassazione aveva escluso, nel caso concreto, l'operatività del divieto di utilizzare in giudizio la documentazione prodotta successivamente dall'associazione.

  • Art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio di rinvio le parti conservano la posizione processuale già assunta e non possono formulare domande diverse, salvo gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

    Il giudice del rinvio deve limitarsi alle questioni individuate dalla sentenza di cassazione e ai capi non coperti da giudicato.

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Richiamato dall'Ufficio in relazione ai requisiti di certezza e documentazione dei costi.

    L'assenza della targa nelle fatture non determina automaticamente l'indeducibilità della spesa se altri elementi oggettivi dimostrano il collegamento tra il costo e il bene utilizzato dall'ente. Qui tale collegamento è stato ritenuto provato perché il Circolo disponeva di un solo automezzo, identificato nel verbale di verifica e adibito al trasporto dei cavalli.

Massime di principio

  • Per gli enti sportivi dilettantistici il trattamento fiscale agevolato dipende soprattutto dall'attività concretamente svolta, non dalla sola denominazione o forma associativa. Occorre dimostrare l'assenza di lucro, la coerenza delle prestazioni con lo statuto e la loro destinazione a soci o tesserati aventi titolo.
  • Prestazioni come stallaggio, mantenimento degli animali, gestione dei box e lezioni sportive possono rientrare nell'attività istituzionale non commerciale quando sono funzionali alla pratica e alla diffusione dello sport perseguito dall'associazione.
  • La mera richiesta di un corrispettivo non trasforma automaticamente una prestazione istituzionale in attività commerciale, se il pagamento è collegato ai servizi associativi e alla copertura dei relativi costi, nel rispetto delle condizioni normative applicabili.
  • È essenziale conservare statuto, atto costitutivo, libro soci, verbali, tessere associative o federali e documentazione che dimostri chi ha fruito delle prestazioni e il loro collegamento con le finalità istituzionali.
  • La deducibilità di una spesa può essere provata anche senza l'indicazione della targa in fattura, purché esistano elementi oggettivi e convergenti che colleghino il costo al bene dell'associazione; tuttavia, indicare sempre targa o altri identificativi riduce il rischio di contestazioni.
  • Nel giudizio di rinvio non è possibile ampliare liberamente l'oggetto della controversia: il giudice deve attenersi ai limiti stabiliti dalla sentenza di cassazione.

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