Sentenza del 21/02/2017 n. 137 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, dei contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare per conto della moglie, collaboratrice familiare. Il contribuente sosteneva che i contributi, essendo stati materialmente pagati da lui in adempimento di un obbligo di legge, dovessero essere dedotti dal suo reddito. L'Ufficio contestava tale interpretazione, sostenendo che la specifica disciplina invocata fosse applicabile esclusivamente ai contribuenti minimi e che, in via ordinaria, la deduzione spettasse al soggetto cui i contributi erano riferiti, salvo il caso di familiare fiscalmente a carico.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso e annullato la cartella. In appello, tuttavia, la Commissione ha ritenuto errata la decisione di primo grado, poiché il contribuente non rientrava nel regime dei contribuenti minimi. I contributi versati per la collaboratrice familiare non potevano quindi essere dedotti dal titolare solo perché da lui materialmente pagati; la moglie non risultava inoltre fiscalmente a carico. L'appello dell'Ufficio è stato accolto, con conferma della pretesa tributaria e compensazione delle spese del grado.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera e), DPR 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei contributi previdenziali segue le condizioni previste dalla disciplina fiscale applicabile e non deriva automaticamente dal fatto che il pagamento sia stato materialmente effettuato dal titolare dell'impresa.
Art. 1, comma 104, Legge 244/2007
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
La disposizione consente la deduzione dei contributi per collaboratori familiari nell'ambito del regime dei contribuenti minimi, purché ricorrano le condizioni relative alla fiscalità a carico o alla mancata rivalsa. Non è stata ritenuta applicabile al contribuente, che non apparteneva a tale regime.
Art. 12 DPR 917/1986 (TUIR)
Rileva per individuare i familiari fiscalmente a carico, condizione che avrebbe potuto consentire la deduzione dei contributi versati dal titolare. Nel caso concreto tale condizione non risultava soddisfatta dalla moglie collaboratrice.
Massime di principio
- Il pagamento materiale di un contributo previdenziale non determina automaticamente il diritto alla deduzione fiscale in capo a chi effettua il versamento: occorre verificare a quale soggetto il contributo si riferisce e quale regime fiscale è applicabile.
- Le agevolazioni previste per i contribuenti minimi non possono essere estese ai contribuenti ordinari privi dei relativi requisiti.
- Per i contributi versati per un collaboratore familiare, la deduzione da parte del titolare richiede normalmente una specifica base normativa e, secondo l'interpretazione accolta nella sentenza, la presenza di condizioni quali la fiscalità a carico o la mancata rivalsa.
- In assenza delle condizioni agevolative, la deduzione spetta di regola al soggetto in favore del quale i contributi sono stati versati, anche se il pagamento è stato effettuato dal titolare dell'impresa.
- Quando la deducibilità dipende dallo status di familiare fiscalmente a carico, tale requisito deve essere concretamente dimostrato per l'anno d'imposta interessato.
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