Sentenza del 21/02/2017 n. 128 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Iva - Detrazione - Inerenza e strumentalità - Onere della prova a carico dell'acquirente - Sussistenza - Iva - Detrazione dell'imposta - Inerenza e strumentalità - Prova - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di detrarre l'IVA relativa all'acquisto di una villa da parte di un'impresa operante nel settore della costruzione di fabbricati. La detrazione richiede che il bene sia concretamente inerente e strumentale all'attività imprenditoriale, anche se soltanto programmata, e che il contribuente fornisca elementi oggettivi idonei a dimostrare che l'acquisto sia prodromico all'esercizio dell'impresa e potenzialmente produttivo di lucro. Inoltre, quando si tratta di un fabbricato abitativo, il contribuente deve dimostrare che il bene non rientri nella categoria per la quale l'art. 19-bis1, comma 1, lettera i), del DPR 633/1972 prevede l'esclusione della detrazione.
La decisione
La Corte ha affermato che l'onere della prova grava sull'acquirente. Non è sufficiente invocare genericamente l'attività di costruzione o commercializzazione di immobili: occorre dimostrare, con elementi concreti e oggettivi, il collegamento tra il fabbricato acquistato e l'attività d'impresa, nonché la sua effettiva destinazione imprenditoriale. Per gli immobili abitativi di pregio, se il bene non rientra nell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, deve essere provata anche la non applicabilità dell'esclusione oggettiva prevista dalla normativa IVA. In assenza di tale prova, la detrazione non è riconosciuta.
Norme richiamate
Art. 19 del DPR 633/1972
La detrazione dell'IVA è ammessa solo nella misura in cui l'acquisto sia inerente e strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa. Il contribuente deve dimostrare il concreto collegamento tra il bene e l'attività economica.
Art. 19-bis1, comma 1, lettera i), del DPR 633/1972
Prevede l'esclusione oggettiva della detrazione per determinati beni a destinazione abitativa. Chi intende detrarre l'IVA su un immobile abitativo deve provare che il bene non rientri nella categoria soggetta all'esclusione.
Cassazione civile, sezione tributaria, 20 gennaio 2017, n. 1544
Conferma che l'onere della prova dell'inerenza, della strumentalità e della destinazione imprenditoriale del bene grava sull'acquirente.
Cassazione civile, 8 aprile 2016, n. 6883
Stabilisce che, per l'acquisto di un fabbricato abitativo da parte di un'impresa di costruzione, non basta provare l'inerenza in senso generale: occorre dimostrare anche che l'immobile non sia soggetto all'esclusione legale della detrazione.
Massime di principio
- La detrazione IVA non dipende dalla sola appartenenza formale del contribuente a un determinato settore economico, ma dal concreto rapporto tra il bene acquistato e l'attività esercitata o effettivamente programmata.
- L'onere della prova ricade sul contribuente che pretende la detrazione: deve documentare la destinazione imprenditoriale del bene mediante elementi oggettivi, quali contratti, piani aziendali, autorizzazioni, attività di commercializzazione o altri fatti verificabili.
- Per gli immobili abitativi si applica un controllo aggiuntivo: oltre all'inerenza e alla strumentalità, deve essere esclusa l'appartenenza del bene a una categoria per la quale la legge nega oggettivamente la detrazione.
- L'intenzione futura di utilizzare il bene nell'impresa può essere rilevante, ma deve essere seria, documentata e coerente con un progetto economico effettivo, non meramente astratta o dichiarata.
- In caso di dubbio, la mancanza di prove concrete sulla destinazione produttiva o sulla futura idoneità del bene a generare ricavi può comportare il recupero dell'IVA detratta.
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