Sentenza del 21/02/2017 n. 57 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato da "A" per il 2002, recuperando IRPEG e sanzioni, ritenendo imponibili i canoni delle concessioni demaniali marittime e altre entrate derivanti da servizi portuali. In sede di rinvio, la controversia riguardava inoltre l'imponibilità dei redditi derivanti da attività commerciali e il recupero di ritenute d'acconto indicate in compensazione per euro 293.202.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso in riassunzione e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. In via preliminare ha ritenuto intervenuta la decadenza dell'Ufficio: l'anno 2002 non rientrava tra gli anni pregressi cui si applicava la proroga biennale prevista dalla legge n. 289/2002 e il termine ordinario era scaduto il 31 dicembre 2007, prima della rinnovata notifica dell'avviso del 15 dicembre 2008. Per completezza, ha inoltre ritenuto che le attività portuali contestate fossero funzionali alle finalità istituzionali dell'autorità portuale e quindi non imponibili come attività commerciali. Ha riconosciuto astrattamente corretto il rilievo sulle ritenute d'acconto, ma non idoneo a fondare una pretesa impositiva in ragione della decadenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Per i contribuenti che non si avvalgano delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge i termini sono prorogati di un anno; la modifica normativa ha portato la proroga a due anni.
La proroga biennale dei termini di accertamento opera solo per i periodi d'imposta rientranti nell'ambito delle procedure di definizione previste dagli articoli 7-9, cioè per gli anni pregressi con dichiarazioni scadute entro il 31 ottobre 2002. Non si applica all'anno d'imposta 2002, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2003.
Artt. 7, 8 e 9, legge n. 289/2002
Definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi; integrazione degli imponibili per gli anni pregressi; definizione automatica per gli anni pregressi.
Le disposizioni riguardano le annualità pregresse, non ogni periodo d'imposta successivo. Il collegamento con tali procedure delimita anche l'ambito della proroga prevista dall'articolo 10.
Art. 43, DPR n. 600/1973
Prevede i termini ordinari entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento. Nel caso esaminato il termine ordinario per il 2002 è stato ritenuto scaduto il 31 dicembre 2007.
Artt. 73, 74 e 143, DPR n. 600/1973
La qualificazione fiscale degli enti pubblici non commerciali e l'imponibilità dei relativi redditi devono essere valutate distinguendo tra attività istituzionali svolte nell'esercizio di pubblici poteri e attività esercitate secondo modalità privatistiche o commerciali.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottoposte dalle parti. La Cassazione aveva accolto i motivi relativi all'omessa pronuncia del giudice d'appello sulle entrate commerciali e sulle ritenute d'acconto.
Art. 19, DPR n. 917/1986
Le ritenute d'acconto sono scomputabili solo se riferite a redditi concorrenti alla formazione del reddito complessivo imponibile.
Art. 37, DPR n. 917/1986
Quando siano state operate ritenute non riferibili a redditi imponibili, il contribuente può doverne chiedere il rimborso invece di portarle in detrazione dall'imposta dovuta.
Principio affermato da Cass. n. 4925/2013
Le attività degli enti pubblici non economici sono assoggettate a imposizione quando l'ente agisce come soggetto di diritto privato, mentre non lo sono quando agisce nella veste di pubblica autorità.
Per stabilire l'imponibilità occorre verificare in concreto se l'attività sia funzionale e correlata alle finalità istituzionali dell'ente e all'interesse pubblico, oppure se sia esercitata con modalità tipicamente commerciali.
Massime di principio
- Una proroga dei termini di accertamento collegata a un condono o a una sanatoria deve essere interpretata restrittivamente e può operare solo per le annualità espressamente comprese nella disciplina agevolativa.
- Prima di esaminare il merito della pretesa tributaria è necessario verificare i termini di decadenza dell'Amministrazione: se l'avviso è notificato oltre il termine, l'atto deve essere annullato anche se le contestazioni fiscali fossero astrattamente fondate.
- Per gli enti pubblici non commerciali, la natura imponibile di un'entrata dipende dalla concreta modalità di svolgimento dell'attività e dal suo collegamento con le finalità istituzionali, non dalla mera presenza di ricavi o corrispettivi.
- Le attività essenziali al funzionamento di un'infrastruttura pubblica possono essere considerate istituzionali quando risultano strettamente funzionali all'interesse pubblico, anche se comportano il pagamento di canoni o corrispettivi.
- Le ritenute operate per errore su somme non imponibili non diventano automaticamente crediti utilizzabili in compensazione: occorre distinguere tra scomputo dall'imposta e richiesta di rimborso.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve limitarsi alle questioni per le quali la Cassazione ha disposto il rinvio, salvo l'esame preliminare di eccezioni assorbenti, come la decadenza dell'Amministrazione.
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