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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12224/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip (importo euri 67.746,59) nell'ambito di indagine per frode fiscale (art. 10‑quater dlgs 74/2000) relativa all'utilizzo di crediti fittizi in compensazione tramite F24 per l'anno d'imposta 2021. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) motivazione apparente del Tribunale in ordine al fumus commissi delicti, con eccessiva attenzione all'associazione e scarsa trattazione della posizione personale per il 2021; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare riguardo alla rilevanza dell'autorizzazione di Tax and Legal (ottenuta il 16/7/2020) rispetto all'epoca del reato; 3) carenza di motivazione sul periculum in mora nell'ordinanza originaria del Gip, in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni unite n. 36959/2021 che impongono la specifica motivazione del periculum fin dall'adozione del sequestro finalizzato alla confisca; 4) violazione per esecuzione del sequestro in forma strumentale alla confisca per equivalente colpendo immediatamente i beni dell'Interdonato senza preventivo tentativo sui beni della società Alisea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, annullando l'ordinanza del Tribunale di Salerno e rinviando il procedimento a quel Tribunale per nuovo esame. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse meramente apparente e che, nei limiti del sindacato di legittimità sulle misure reali, non fosse possibile dedurre in cassazione la mera illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: il Tribunale del riesame non poteva supplire con una motivazione completamente nuova sul periculum in mora se nell'originaria ordinanza del Gip non era presente alcuna motivazione, neppure succinta o per relationem; perciò il potere integrativo del riesame non può surrogare integralmente il giudice che ha disposto la cautela quando manca ogni elemento motivazionale nel provvedimento genetico. Il quarto motivo è stato assorbito dalla declaratoria di annullamento. Il procedimento è quindi tornato al Tribunale di Salerno per fornire la spiegazione omessa sul periculum in mora in relazione al provvedimento originario.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10‑quater

    art. 10‑quater del dlgs n. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione al reato di frode fiscale per l'utilizzo di crediti fittizi in compensazione; la contestazione penale al ricorrente era fondata sulla presunta operatività di tale fattispecie.

  • codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    art. 325, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso in cassazione avverso ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322‑bis e 324 è proponibile per violazione di legge; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità delle censure in questa sede.

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    art. 125, comma 3, c.p.p.

    Impone che sentenze e ordinanze siano corredate da motivazione idonea; la Corte utilizza questo principio per qualificare come vizio rilevante la motivazione mancante o meramente apparente.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.

    Richiamato per delimitare i tipi di vizio di motivazione deducibili in cassazione; la corte osserva che la mera illogicità manifesta non sempre è sindacabile in questa sede.

  • codice di procedura penale, art. 321, comma 2

    art. 321, comma 2, c.p.p.

    Regola il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte richiama che per questa tipologia il periculum in mora è requisito necessario e va motivato specificamente fin dall'adozione della misura.

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    art. 309, comma 9, c.p.p.

    Stabilisce i limiti del riesame: il Tribunale del riesame non può integrare in modo surrogatorio motivazioni totalmente mancanti nel provvedimento genetico; può integrare solo se nell'atto originario esiste almeno una motivazione, anche succinta o per relationem.

  • codice di procedura penale, artt. 322‑bis e 324

    artt. 322‑bis e 324 c.p.p.

    Norme richiamate in tema di provvedimenti cautelari reali e del relativo rimedio in cassazione; la Corte ne delimita l'ambito di sindacabilità per violazione di legge.

  • Sezioni unite, sentenza n. 36959/2021

    Corte di cassazione, Sezioni unite, 11 ottobre 2021, n. 36959

    Principio richiamato: il periculum in mora deve sempre essere motivato dal giudice della cautela anche per il sequestro finalizzato alla confisca; il requisito è essenziale e non può essere formato o supplito successivamente senza verifica dell'originaria motivazione.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammessa solo la censura per violazione di legge: questioni di merito, di fatto o logica interna della motivazione sono in gran parte sottratte al sindacato di legittimità.
  • Una motivazione totalmente assente o meramente apparente nel provvedimento che ha adottato la misura cautelare integra un vizio rilevante per cassazione ai sensi dell'art.125 c.p.p.; la motivazione deve essere idonea a rendere comprensibile l'iter argomentativo.
  • Il giudice del riesame non può supplire integralmente al Gip creando ex novo una motivazione sul periculum in mora: l'esercizio dei poteri integrativi è legittimo solo se nell'atto originario sono comunque rintracciabili elementi motivazionali, anche sintetici o per relationem.
  • Per il sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2) il periculum in mora è un requisito obbligatorio e va spiegato fin dall'adozione della misura, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite n. 36959/2021.
  • L'impugnazione basata sulla presunta illogicità o contraddittorietà della motivazione non è automaticamente idonea in cassazione: se non si dimostra una mancanza totale o una motivazione puramente apparente, tale censura può risultare inammissibile.
  • Nelle contestazioni relative a sequestri su beni personali anziché su beni societari, va valutata attentamente la conformità procedurale (tentativi di aggredire i beni della società prima di colpire quelli personali) e tale profilo è sindacabile se collegato alla validità della misura cautelare.

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