Cassazione Civile, Sentenza n. 26126/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 321/2016 che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendo solo in parte gli interessi per ritardato pagamento dovuti dall'ente appaltante per stati di avanzamento e saldo di un appalto pubblico. La ricorrente deduceva: nullità e vizi del procedimento e della motivazione (art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5 e artt. 112, 329 c.p.c.), inosservanza delle norme probatorie (artt. 152,153,183,184 c.p.c.) per l'uso di un prospetto contabile ritenuto prodotto tardivamente e utilizzo del fascicolo di primo grado non acquisito, errata interpretazione e applicazione della L. 10/12/1981 n. 741 (art.4) e del D.P.R. n.1063/1962 (artt.35-36) in tema di nullità delle clausole che subordinano il pagamento all'accredito dei finanziamenti, e infine censura sulla compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per vizi di sovrapposizione e genericità; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che il prospetto contabile era una argomentazione difensiva utilizzabile in assenza del fascicolo di primo grado e che, in tema di appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, il capitolato speciale può validamente prevedere un termine di pagamento correlato all'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di terzi e che tale clausola non è nulla ai sensi dell'art. 4 L. n. 741/1981; ha respinto anche il quarto motivo sulle spese, confermando la compensazione parziale ritenuta legittima dalla Corte d'appello. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee (nn. 3,4,5) e che le censure devono essere articolate in modo da consentire al giudice di individuare i singoli vizi.
Rilevato nella doglianza concernente nullità della sentenza/procedimento; la Corte richiede motivazioni e articolazione chiara delle censure procedurali.
Richiamato in relazione a censure procedurali; non è stato ritenuto idoneo a fondare la nullità prospettata in mancanza di adeguata specificazione.
Norme sulla produzione dei documenti e loro tempestività; la Corte ha ritenuto che l'onere di produrre o ripristinare i documenti in appello gravasse sulla ricorrente, e che il prospetto contabile potesse essere valutato come argomentazione difensiva utilmente impiegata in assenza del fascicolo di primo grado.
artt. 183 e 184 c.p.c. (versione ratione temporis)
Norme sul processo civile e sulle prove; la censura sulla utilizzabilità di documenti in appello è stata respinta in considerazione della funzione difensiva del prospetto utilizzato dalla controricorrente.
D.P.R. 16/07/1962 n. 1063 (artt. 35 e 36)
Il capitolato generale ha valore normativo vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato; per enti pubblici diversi può operare un capitolato speciale con disciplina autonoma o clausole derogatorie se non espressamente vietate dalla legge.
L. 10/12/1981 n. 741 (art. 4 commi 1, 2 e 3)
Il comma 1: "L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve"; il comma 2: "Il termine di novanta giorni ... è ridotto a sessanta giorni"; il comma 3: "Nullità dei patti in contrario o in deroga."
La Corte precisa che, per gli appalti di enti pubblici diversi dallo Stato, clausole che subordinano la scadenza dell'obbligazione di pagamento all'effettiva acquisizione di finanziamenti da parte di un terzo non sono necessariamente nulle ex art. 4 co. 3 L. 741/1981: tali clausole determinano il termine di esigibilità del credito e gli interessi moratori decorrono solo se l'appaltante, pur avendo ricevuto l'accredito delle somme dall'ente finanziatore, ritarda il versamento.
Art. 92 concernente le spese di lite: la Corte conferma che la compensazione parziale delle spese è legittima quando vi è parziale soccombenza e che le modifiche normative successive non sono applicabili retroattivamente ai procedimenti instaurati prima della loro entrata in vigore.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater
Richiami normativi relativi al contributo unificato in Cassazione; la Corte dà atto degli eventuali ulteriori importi dovuti in base alla norma.
Massime di principio
- Nei contratti di appalto per opere pubbliche stipulati da enti pubblici diversi dallo Stato, il capitolato speciale può legittimamente disciplinare modalità di pagamento diverse da quelle del capitolato generale (DPR 1063) e prevedere che la scadenza del pagamento sia collegata all'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte dell'ente finanziatore.
- Una clausola che subordina il pagamento all'accredito dei finanziamenti non è automaticamente nulla ai sensi dell'art. 4 L. 741/1981; gli interessi moratori sono dovuti solo se l'appaltante ha effettivamente ricevuto le somme dall'ente finanziatore e comunque ritarda il pagamento nei termini pattuiti.
- In appello il giudice può rideterminare il quantum del credito anche se la prima decisione implicitamente si era pronunciata su alcuni elementi, purché la parte gravante abbia specificamente impugnato o il punto non sia divenuto irrevocabile per giudicato interno; tuttavia in sede di cassazione le censure devono essere ben distinte e non mescolate tra vizi di diritto, vizi procedurali e difetti motivazionali.
- La produzione tardiva di un prospetto contabile può essere valutata dal giudice come argomentazione difensiva se serve a ricostruire fatti non contestati e se la parte che impugna aveva l'onere di produrre o reintegrare il fascicolo di primo grado in appello.
- La compensazione delle spese di lite è ammissibile quando vi è parziale vittoria e parziale soccombenza; l'eccezione per la parte totalmente vittoriosa riguarda casi in cui le spese siano poste integralmente a carico della parte che ha perso.
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