Cassazione Penale, Sentenza n. 5079/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stranieri era stato condannato in rito abbreviato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 per illecita detenzione ai fini di spaccio di 101 g di marijuana e 8 g di hashish. Il ricorrente impugnava sostenendo che la droga era stata spontaneamente consegnata, dichiarata destinata all'uso personale e che mancava ogni elemento probatorio concreto della finalità di spaccio (assenza di denaro, confezionamento e modalità compatibili con uso personale, presenza di SERT e sua disponibilità a programma riabilitativo). Denunciava inoltre carenze motivazionali della Corte di appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado richiamandola per relationem senza adeguata valutazione delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che non fosse stata provata la destinazione allo spaccio, annullando la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici di legittimità hanno ritenuto che gli elementi assunti a fondamento della condanna (quantitativo, bilancino, confezionamento, luogo di rinvenimento) fossero compatibili con l'uso personale e che la pubblica accusa non avesse adempiuto al suo onere probatorio circa la finalità di spaccio. È stata richiamata la circostanza che l'imputato era conosciuto come consumatore saltuario, iscritto al SERT dal 1992, e che non era stato trovato denaro.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
La norma incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha precisato che, per integrare il reato nei termini contestati (detenzione ai fini di spaccio), è necessario che la pubblica accusa provi la destinazione allo spaccio e non può limitarsi a indizi equivoci come il mero quantitativo o la presenza di un bilancino
Massima di precedenti della Cassazione
Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020 (Canduci)
Richiamato il principio secondo cui l'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sulla pubblica accusa; la destinazione a uso personale non e' causa di non punibilità ma è elemento che, se compatibile con i fatti, esonera dalla condanna per spaccio se non vi sono prove contrarie
Massime di principio
- La valorizzazione del quantitativo di droga ha valore indiziario ma non è di per sé sufficiente a provare la finalità di spaccio: occorrono elementi concreti e univoci.
- L'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sulla pubblica accusa; l'imputato non è tenuto a dimostrare l'uso personale.
- La presenza di bilancini, grinder o confezioni non è automaticamente sintomo di spaccio: tali oggetti possono essere compatibili anche con l'uso personale e devono essere valutati nel contesto probatorio complessivo.
- Se gli elementi probatori sono contraddittori o compatibili con l'uso personale e non emergono indizi concreti di commercializzazione (denaro, comunicazioni, dosi pronte per la vendita, organizzazione di spaccio), la condanna per detenzione ai fini di spaccio può essere annullata.
- Quando la motivazione dei giudici di merito si fonda su valutazioni non univoche di fatti ambigui, la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio se non è possibile un utile approfondimento probatorio in sede di merito.
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