Sentenza n. 956/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accoglibilità di una domanda di contributo nell’ambito del PSR 2014/2020, connessa graduatoria regionale provvisoria ed elenchi delle domande non ammissibili
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la determinazione regionale che aveva dichiarato non accoglibile la domanda presentata nell’ambito della Misura 6, tipo di operazione 6.4.01, del PSR 2014/2020, relativa alla creazione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche, nonché la successiva graduatoria provvisoria regionale e gli elenchi delle domande non ammissibili e rinunciatarie. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla Regione ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Pur rilevando che l’atto di rinuncia non era stato notificato alla controparte e non poteva quindi produrre gli effetti propri della rinuncia ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., il Collegio ha ritenuto comunque accertabile il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese della fase di merito sono state poste a carico della ricorrente, in quanto parte che ha determinato la definizione del giudizio, ma compensate nella misura del 50% in ragione delle spese già liquidate per la fase cautelare, pari a 2.000 euro, e della scarsa attività difensiva successiva; la somma liquidata a favore della Regione è stata fissata in 1.000 euro, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle controparti per produrre gli effetti propri della rinuncia processuale.
Anche in assenza di una rinuncia notificata, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando accerti il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Richiamato per la trattazione della causa in udienza di smaltimento mediante modalità telematica.
Massime di principio
- La mancata notificazione alle controparti dell’atto di rinuncia al ricorso impedisce che esso produca gli effetti tipici della rinuncia processuale, ma non preclude al giudice di rilevare autonomamente il sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse conseguente all’iniziativa della parte ricorrente, le spese possono essere poste a suo carico, con eventuale compensazione parziale determinata in relazione alla fase processuale effettivamente svolta e all’attività difensiva residua.
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