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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36520/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e incentrati su questioni di fatto, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a condotte di partecipazione a un traffico di stupefacenti. Dal testo emerge che il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma la censura era formulata in modo sostanzialmente fattuale e generico, a fronte dell'accertata stabile relazione criminosa con il principale responsabile del traffico, per il quale l'imputato operava direttamente e tramite terzi nel reperimento e nella gestione di appartamenti destinati all'attività illecita, tra cui quello oggetto di imputazione. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, ma anche tale doglianza è stata ritenuta generica rispetto al ruolo concorsuale ritenuto di notevole rilievo nella durevole e grave attività illecita.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limita a riproporre contestazioni di fatto contro una motivazione immune da vizi logici e giuridici è inammissibile, perché non consente un effettivo sindacato di legittimità.
  • La stabile relazione criminosa con il soggetto apicale di un traffico di stupefacenti, unitamente a condotte di supporto materiale e organizzativo nella disponibilità e gestione di immobili destinati all'attività illecita, può integrare un apporto concorsuale penalmente rilevante.
  • La richiesta di riconoscimento dell'ipotesi lieve non è ammissibilmente dedotta quando non si confronta con la concreta valorizzazione, da parte dei giudici di merito, dell'importanza dell'apporto concorsuale e della complessiva gravità e stabilità dell'attività criminosa.
  • In sede di legittimità la censura deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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