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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19605/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché totalmente generico e privo di correlazione con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo la nullità della decisione per inosservanza dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, dall'ordinanza emerge che il motivo era formulato in modo del tutto generico: non conteneva l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta e non si confrontava con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro della censura difensiva; la Corte rileva però che la doglianza sulla sua violazione è formulata in modo generico e non autosufficiente, senza confronto con la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità, in assenza di elementi che escludano la colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: la censura è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente, di per sé, a superare l'inammissibilità quando non sia spiegato perché il giudice avrebbe dovuto pronunciare immediatamente una causa di non punibilità o di proscioglimento.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in mancanza di assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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