Cassazione Penale, Ordinanza n. 20861/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non da un difensore cassazionista. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale originato da una sua denuncia. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente, ma solo da difensori iscritti nello speciale albo della Cassazione, a pena di inammissibilità; tale regola vale per qualunque provvedimento impugnato in cassazione.
Norme richiamate
Viene richiamato per la trattazione del ricorso dichiarato inammissibile.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma solo da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., introducendo il divieto di proposizione personale del ricorso per cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale della parte determina l'inammissibilità.
- La regola dell'abilitazione speciale del difensore si applica a qualsiasi provvedimento impugnato con ricorso per cassazione, non solo a categorie specifiche di decisioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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