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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33572/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore contestava la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per remissione tacita di querela, denunciando violazione di legge (art. 152 c.p.). Sosteneva che i presupposti per la remissione tacita non sussistevano: la persona offesa era rappresentata da difensore che, in nome e per conto della stessa, aveva insistito per il prosieguo; inoltre si criticava l'uso dell'avviso contenuto nel decreto di citazione e la richiamata applicazione dell'art. 28, comma 3, d.lgs. n. 274/2000, non ritenuta pertinente trattandosi di esercizio dell'azione penale da parte del P.M.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha accertato che il decreto di citazione conteneva un espresso avviso che la mancata comparizione della persona offesa alla prima udienza poteva essere interpretata come remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 124, comma 3, c.p.; la persona offesa era stata regolarmente notificata (PEC) e, alla prima udienza, il difensore ha soltanto dichiarato di aver ricevuto la notifica senza manifestare una chiara volontà di persistere nella querela. P.M. e difesa avevano chiesto la statuizione di non doversi procedere; il Giudice ha correttamente applicato il principio consolidato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 31688/2016 (Pastore). Sentenza confermata, nulla sulle spese per la parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente quale norma violata nel procedimento d'impugnazione; il gravame denunciava un errore in procedendo collegato all'applicazione delle regole sulla remissione della querela

  • art. 124, comma 3, cod. pen.

    Richiamato nel decreto di citazione e nella motivazione: la Corte ha ritenuto che il mancato intervento del querelante alla prima udienza, dopo espresso avviso, possa integrare remissione tacita della querela

  • art. 28, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Men- zionato dal ricorrente come norma speciale che equiparerebbe la mancata comparizione a rinuncia o remissione; la Corte ha osservato che tale norma non è applicabile per modificare la valutazione della remissione tacita nel contesto dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 31688 del 23/06/2016 (Pastore)

    Precedente giurisprudenziale fondamentale applicato dalla Corte: integra remissione tacita la mancata comparizione del querelante alla udienza dibattimentale, purché egli sia stato previamente ed espressamente avvertito che l'assenza sarà interpretata come volontà di non persistere nella querela

Massime di principio

  • La remissione tacita della querela può esser dichiarata se la persona offesa è stata regolarmente e previamente avvertita che la mancata comparizione alla prima udienza sarà considerata come volontà di non persistere nella querela e poi non si presenta.
  • La presenza di un difensore non impedisce automaticamente la remissione tacita: conta la concreta manifestazione di volontà del querelante o del suo rappresentante. Se il difensore esprime chiaramente l'insistenza per il prosieguo, la remissione non opera; se il difensore si limita ad attestare la ricezione dell'avviso senza chiedere il prosieguo, può operare la remissione tacita.
  • La regolarità della notifica dell'avviso (anche via PEC al difensore domiciliatario) è condizione essenziale per poter interpretare l'assenza come remissione tacita.
  • L'art. 28 d.lgs. 274/2000 non altera la disciplina della remissione tacita quando l'azione penale è esercitata dal P.M.; non può essere invocato per ostacolare l'applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Pastore).
  • In situazioni analoghe è consigliabile, per la persona offesa che intende mantenere la querela, dichiarare espressamente tale volontà in udienza o depositare tempestivamente atto scritto; il giudice deve accertare la sussistenza effettiva dei presupposti per la remissione tacita prima di pronunciarsi.

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