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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Un difensore ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della controparte e aveva liquidato le spese di lite, ma senza disporne la distrazione in favore del difensore, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nel controricorso. La domanda di correzione mirava quindi a integrare il dispositivo con la clausola di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. Il ricorso per correzione è stato proposto ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per correzione, qualificando l'omessa distrazione delle spese come mero errore materiale e non come vizio incidente sulla portata sostanziale della decisione. Ha quindi accolto l'istanza e disposto che il dispositivo della precedente ordinanza fosse corretto mediante inserimento della formula "con distrazione a favore del difensore antistatario". Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali del provvedimento quando non si incide sul contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    è richiamato come base procedurale per la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.

  • Cass. n. 21213 del 2013

    richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'omessa distrazione delle spese, quando la relativa richiesta sia stata effettivamente formulata e il dispositivo resti idoneo a rendere conoscibile la decisione, integra un errore materiale correggibile e non un vizio sostanziale della pronuncia.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche in sede di legittimità quando l'intervento richiesto si limita a rendere coerente il dispositivo con quanto già risultante dagli atti o dal complesso testuale del provvedimento, senza alterarne la portata decisoria.
  • La richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario può essere introdotta o fatta valere in sede di correzione quando la mancata indicazione nel dispositivo dipenda da una mera omissione materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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