Sentenza del 06/07/2016 n. 13764 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento per gli anni 2001, 2002 e 2003. La C.T.P. di La Spezia, con sentenza n. 113/04/07, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente e, per il 2002, escluso dall’accertamento un costo di 51.500 euro sostenuto per la ristrutturazione di locali ad uso ufficio. L’Agenzia aveva contestato in appello che il contribuente avesse dedotto quel costo per la prima volta in una memoria illustrativa, e non nel ricorso introduttivo. Dopo il rigetto dell’appello da parte della C.T.R. della Liguria, depositato il 15 febbraio 2010, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando motivazione apparente. In realtà, la censura lamentava l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’inammissibilità della memoria e avrebbe dovuto essere formulata come error in procedendo, con riferimento all’art. 112 c.p.c.; l’Agenzia l’ha invece prospettata in modo confuso come vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 24 maggio 2016 depositata il 6 luglio 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che l’omessa pronuncia è un difetto di attività del giudice e va denunciata come error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., non come vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Non ha quindi esaminato nel merito se la deduzione del costo tramite memoria fosse ammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito né ha svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
l'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c.
La mancata decisione su una domanda o su un motivo di impugnazione va denunciata come error in procedendo per violazione dell’obbligo di pronuncia, non mediante una censura di merito o di motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa
Il vizio di motivazione presuppone che il giudice abbia esaminato la questione e l’abbia decisa; non è il rimedio corretto per contestare che il giudice abbia omesso di pronunciarsi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre qualificare la censura secondo il vizio effettivamente dedotto: l’omessa pronuncia va denunciata come error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., mentre il vizio di motivazione riguarda una questione esaminata e decisa, ma senza motivazione o con motivazione inadeguata.
- Una censura formulata in modo confuso o contraddittorio, che riconduce l’omessa pronuncia al vizio di motivazione, può comportare l’inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini il merito della questione sottostante.
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