Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15950/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta da una cooperativa, che assumeva di essere creditrice per oneri condominiali, per ottenere in via principale la declaratoria di nullità per simulazione assoluta di due atti di trasferimento immobiliare, e in subordine la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti con cui due immobili erano stati dapprima conferiti a una società estera e poi trasferiti a un’altra società dello stesso nucleo familiare. Il Tribunale aveva rigettato le domande, escludendo la prova della simulazione e i presupposti della revocatoria. La Corte d’appello aveva invece respinto la domanda di nullità e accolto quella revocatoria ordinaria. In cassazione i cedenti/persona fisiche e le società cessionarie deducevano: 1) inammissibilità della decisione o difetto di conformità del ricorso a forma e protocollo, motivo ritenuto un non motivo; 2) violazione degli artt. 2901 c.c. e 63 disp. att. c.c., sostenendo che mancasse un credito revocabile o che la disciplina condominiale non fosse correttamente applicata; 3) violazione delle regole sull’onere della prova e nullità della sentenza per omesso esame del credito residuo e dell’eventus damni; 4) violazione dell’art. 2901 c.c. per insussistenza della partecipatio fraudis/scientia damni e per pretesa posteriorità del credito rispetto agli atti. Le società incidentali lamentavano inoltre violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 11 preleggi e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’accertamento del credito e alla disciplina dell’obbligazione condominiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale, infondati i motivi relativi alla prova del credito e all’eventus damni, e in parte inammissibili/in parte infondati gli ulteriori motivi. Ha confermato che, ai fini dell’azione revocatoria, è sufficiente l’esistenza del credito e che, in materia condominiale, il credito era già sorto ed era comunque imputabile pro quota ai singoli condomini; ha inoltre ribadito che l’atto dispositivo idoneo a sottrarre o rendere più incerta la garanzia patrimoniale legittima la revocatoria senza necessità di provare la completa incapienza del patrimonio residuo, prova che grava sul debitore. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria ordinaria. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti principali e incidentali per reciproca soccombenza, ma i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese in favore della cooperativa controricorrente e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato come base della domanda di simulazione assoluta, ma la relativa censura non ha trovato accoglimento perché non è stata provata l’intesa simulatoria.

  • art. 2901 c.c.

    La Corte ribadisce che l’azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generica del creditore; basta la dimostrazione dell’atto dispositivo e della variazione patrimoniale idonea a rendere incerta o più difficile l’esecuzione, senza che il creditore debba provare l’intera incapienza del patrimonio residuo.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    La disciplina condominiale, anche dopo la novella, non esclude la revocatoria nei confronti dei condomini; il credito condominiale resta rilevante pro quota e il creditore può agire anche verso i condomini adempienti, se non è provata l’estinzione del debito.

  • art. 325 c.p.c.

    Citatо nel primo motivo come riferimento formale alla proponibilità del ricorso, ma il motivo è stato qualificato come non motivo.

  • art. 335 c.p.c.

    È stata disposta la riunione dei ricorsi.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per dedurre un preteso omesso esame del materiale probatorio; la Corte ha escluso il vizio, rilevando una motivazione effettiva e coerente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultrapetizione; la Corte ha escluso che la decisione avesse accertato un credito oltre la domanda, valorizzando la prova documentale già in atti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere un’errata ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha invece ritenuto che l’onere gravasse sui debitori/condomini per dimostrare l’estinzione del debito residuo e la sufficienza del patrimonio residuo.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato per contestare l’applicazione temporale della novella dell’art. 63 disp. att. c.c.; la doglianza è stata respinta perché la disciplina non aveva creato ex novo il debito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente che il creditore alleghi e provi l’esistenza del credito, inteso in senso ampio come ragione o aspettativa di credito; non è necessario che il credito sia liquido, certo ed esigibile.
  • L’eventus damni può essere desunto dalla mera variazione, anche qualitativa, del patrimonio del debitore determinata dall’atto dispositivo, quando tale mutamento renda più incerta o meno fruttuosa l’esecuzione forzata; non occorre la prova della completa insolvenza o della precisa consistenza del patrimonio residuo.
  • Se il debitore intende sottrarsi alla revocatoria, grava su di lui l’onere di provare che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente a soddisfare il creditore.
  • In materia di obbligazioni condominiali, il credito del terzo verso il condominio si riflette pro quota sui singoli condomini secondo la natura parziaria dell’obbligazione; la disciplina successiva sulla solidarietà sussidiaria non elimina la possibilità di agire nei confronti dei condomini quando il credito comune non sia stato estinto.
  • L’accertamento giudiziale del credito del condominio può spiegare effetti nei confronti dei singoli partecipanti, non essendo questi ultimi terzi estranei rispetto all’obbligazione pro quota.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca il "minimo costituzionale"; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, se il giudice di merito ha esaminato gli atti e spiegato coerentemente il proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.