Cassazione Civile, Ordinanza n. 16872/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2010 e 2011, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione ricavi non dichiarati pari a euro 466.253,00 per ciascun periodo, con conseguente maggiore IVA accertata. Il contribuente impugnava gli atti e otteneva accoglimento in primo grado; l’Ufficio appellava deducendo, tra l’altro, l’inadeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado, specie quanto alla riduzione della base imponibile del 35%. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello con motivazione ritenuta dall’Agenzia solo apparente. In cassazione l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente della sentenza d’appello; il contribuente resisteva eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per asserita critica al merito e difetto di autosufficienza, eccezioni respinte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del contribuente e ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia. Ha qualificato la motivazione della sentenza d’appello come meramente apparente, perché formulata con espressioni apodittiche e stereotipate, prive di reale disamina delle censure dell’Ufficio e incapaci di far comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, quale error in procedendo, senza chiedere una rivalutazione del merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per distinguere la doglianza proposta: non era stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ma un vizio processuale di motivazione apparente
l’eccezione di difetto di autosufficienza è stata respinta perché il ricorso conteneva gli elementi necessari a comprendere oggetto e censure
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
impone una motivazione idonea della sentenza tributaria; la sua violazione, insieme all’art. 132 c.p.c., determina nullità della decisione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la mancanza sostanziale di motivazione integra nullità
art. 111, comma 6, Cost.
richiama il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, non soddisfatto da formule generiche o apodittiche
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il ragionamento decisorio seguito dal giudice.
- Nel giudizio di appello il giudice deve confrontarsi con i motivi di gravame e dare risposta argomentata alle censure; non basta un generico richiamo alla sentenza impugnata o formule di stile.
- La censura di motivazione apparente va fatta valere come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché attiene all’esistenza stessa della motivazione e non alla rivalutazione del merito.
- In materia tributaria, il rispetto dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992 richiede che la sentenza renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito, specie quando l’appellante contesti la ricostruzione della base imponibile.
- L’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è infondata quando il ricorso espone con sufficiente precisione i fatti rilevanti e riproduce il contenuto della decisione censurata, consentendo alla Corte il controllo della doglianza senza ricorso ad atti esterni.
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