Cassazione Penale, Sentenza n. 37509/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, pur accogliendo parzialmente il reclamo sulla liberazione anticipata per il periodo 21/04/2013 - 20/04/2014 concedendo 90 giorni, non aveva motivato né valutato la richiesta di applicazione della disciplina speciale prevista dall'art. 4 del d.l. 23/12/2013, n.146 (convertito nella L.10/2014), che può comportare una maggiore riduzione della pena (anche con effetti di 75 giorni per semestre o con integrazione rispetto agli ordinari 45 giorni). Il ricorrente lamentava omissione di motivazione sul punto, inosservanza della L.10/2014 e dell'art. 54 L.354/1975 e chiedeva che fosse riconosciuta l'integrazione della riduzione di pena per i semestri ricadenti nel periodo 10/01/2010-23/12/2015.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il Tribunale di Sorveglianza non ha motivato sulla richiesta specifica relativa alla liberazione anticipata speciale e avrebbe dovuto applicare l'art. 4 d.l. 146/2013 (L.10/2014). Ha altresì chiarito che la richiesta relativa alla disciplina speciale, tempestivamente dedotta in reclamo, non è soggetta a termine di decadenza e può essere proposta anche successivamente alla vigenza temporale della norma, purché i periodi di detenzione cui si riferisce siano ricompresi tra il 10/01/2010 e il 23/12/2015. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo esame, limitatamente all'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata speciale.
Norme richiamate
D.L. 23 dicembre 2013, n.146, art.4 (convertito con modifiche nella L. 21 febbraio 2014, n.10)
art. 4 D.L. 146/2013, convertito con modifiche nella L.10/2014
Disciplina "speciale" e derogatoria rispetto all'art.54 L.354/1975, applicabile ai periodi di detenzione compresi tra il 10/01/2010 e il 23/12/2015; può comportare una maggiore detrazione di pena (integrazione rispetto agli ordinari 45 giorni per semestre), la richiesta concernente tale disciplina non è soggetta a termine di decadenza e deve essere valutata dal Tribunale in sede di reclamo
Legge 26 luglio 1975, n.354, art.54
art. 54 legge 26/07/1975, n.354
Regime ordinario della liberazione anticipata; la disciplina speciale prevista dall'art.4 del D.L. 146/2013 ha natura derogatoria rispetto a questa norma generale
Giurisprudenza: Sez.1, sentenza n.20278 del 16/06/2020
Sez. 1 - Sentenza n. 20278 del 16/06/2020
Conferma che la questione relativa all'applicazione della liberazione anticipata speciale è deducibile esclusivamente in sede di reclamo al Tribunale di Sorveglianza
Giurisprudenza: Sez.1, sentenza n.42099 del 13/09/2019
Sez. 1, Sentenza n. 42099 del 13/09/2019
Affermata l'assenza di termine di decadenza per la presentazione della domanda di liberazione anticipata speciale in assenza di espressa previsione legislativa
Giurisprudenza: Sez.1, sentenza n.18224 del 19/10/2018
Sez. 1, Sentenza n. 18224 del 19/10/2018
Ribadisce la natura eccezionale e derogatoria della disciplina speciale, applicabile solo ai periodi di detenzione nel biennio indicato
Giurisprudenza citata e criticata: Sez.VII, Vinciguerra, sentenza n.1395 del 22/11/2018 (dep. 2019)
Sez. VII, 22 novembre 2018, n.1395, dep. 2019, Vinciguerra
Decisione nella quale si sosteneva che la detrazione di 75 giorni per semestre si applica solo alle istanze presentate nel periodo 24/12/2013-23/12/2015; la Corte nell'odierno provvedimento non condivide tale interpretazione ritenendo che il termine non può essere introdotto per via interpretativa
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della liberazione anticipata speciale ex art.4 D.L.146/2013 va proposta e dedotta in sede di reclamo al Tribunale di Sorveglianza: il Tribunale deve esaminare e motivare espressamente sul punto
- Non esiste, in assenza di chiara previsione normativa, un termine di decadenza per presentare l'istanza relativa alla liberazione anticipata speciale; la domanda può essere proposta anche dopo la vigenza temporale della norma se i periodi di detenzione richiesti rientrano nel biennio di applicabilità
- La disciplina speciale è derogatoria rispetto all'art.54 L.354/1975 e si applica soltanto ai periodi di detenzione compresi tra il 10/01/2010 e il 23/12/2015; non si applica ai periodi "a cavallo" della data iniziale
- Se il giudice non valuta o non motiva specificamente sulla richiesta di applicazione della disciplina speciale, il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato con rinvio per nuovo esame
- In fase di reclamo è importante documentare chiaramente i periodi di detenzione che si ritengono coperti dalla disciplina speciale e richiedere espressamente l'integrazione della riduzione di pena
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