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Sentenza

Sentenza n. 1183/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01510/2022, resa tra le parti, ordinanza 17.9.2019, n. 86, recante l'ordine di demolizione e ripristino di alcune opere e di apertura al pubblico di un passo campestre, oltrechè di tutti gli atti del procedimento, connessi, presupposti e conseguenti.

Giustizia amministrativa202304468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa alla sistemazione e pavimentazione di un tratto stradale e alla realizzazione di una piscina, nonché ordine di apertura al pubblico del passo campestre

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale. Deducevano violazione degli artt. 134 e 196 della l.r. Toscana n. 65/2014 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti. In particolare, sostenevano che il sentiero poderale interessato dalle opere fosse privato e non gravato da uso pubblico, sicché il Comune aveva erroneamente fondato l’ordine di ripristino sulla sua presunta natura pubblica. Contestavano inoltre la qualificazione della vasca preesistente come piscina, sostenendo che essa fosse una vasca per la raccolta delle acque meteoriche e che gli interventi fossero assistiti da CILA. In appello deducevano anche l’omessa pronuncia del TAR sull’ordine di demolizione della piscina.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado. Quanto alla strada, ha ritenuto carente l’istruttoria e la motivazione comunale sulla sua natura pubblica: una strada vicinale può qualificarsi pubblica solo in presenza di un effettivo uso pubblico da parte di una collettività territorialmente qualificata, dell’idoneità a soddisfare esigenze generali e di un valido titolo fondativo dell’uso pubblico. Gli appellanti avevano fornito indizi sulla natura privata del tratto, mentre il Comune non aveva dimostrato tali presupposti, neppure mediante elementi quali l’assunzione di spese di manutenzione pubblica. La contestazione della trasformazione territoriale era inoltre generica e l’intervento risultava di impatto limitato e migliorativo dell’esistente. Quanto alla piscina, il Collegio ha rilevato anzitutto l’omessa pronuncia del TAR. Nel merito, ha riscontrato un ulteriore difetto di istruttoria e valutazione, poiché era pacifica la preesistenza di una vasca e risultavano contestate soltanto le finiture che avrebbero potuto renderla utilizzabile come piscina. Non era quindi stata adeguatamente accertata una trasformazione abusiva del territorio. La piscina di modeste dimensioni, collocata in proprietà privata a servizio esclusivo dell’immobile principale e priva di autonomia immobiliare, è stata inoltre ricondotta alla nozione di pertinenza, non comportando aumento del carico urbanistico né violazione degli indici di copertura o degli standard. Ha assunto rilievo anche il rilascio successivo dell’attestazione di conformità in sanatoria relativa alla vasca. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 134 e 196 l.r. Toscana n. 65/2014

    Le disposizioni sono state invocate in relazione alla disciplina edilizia delle opere contestate e alla sufficienza della CILA; il giudice ha comunque fondato l’accoglimento principalmente sulla carenza istruttoria e motivazionale dell’ordinanza.

  • CILA

    La CILA è stata richiamata dagli appellanti con riguardo alle opere di scavo e reinterro non connesse ad attività edilizia, ma il testo non indica una specifica disposizione normativa.

Massime di principio

  • La natura pubblica di una strada vicinale richiede la prova dell’effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività territorialmente qualificata, dell’idoneità del bene a soddisfare esigenze generali e dell’esistenza di un valido titolo fondativo dell’uso pubblico.
  • Quando il Comune adotta un’ordinanza repressiva edilizia fondandola sulla natura pubblica di una strada, deve svolgere un’istruttoria concreta e motivare specificamente la sussistenza dei presupposti dell’uso pubblico; non è sufficiente una presunzione non supportata da elementi oggettivi, quali l’effettiva manutenzione pubblica o altro titolo idoneo.
  • La contestazione di una trasformazione urbanistico-edilizia deve individuare in modo concreto le opere e il loro impatto; una motivazione generica, a fronte degli elementi forniti dall’interessato, non è sufficiente a sostenere un ordine di demolizione e ripristino.
  • Una piscina di modeste dimensioni, realizzata su proprietà privata a servizio esclusivo dell’immobile principale e priva di autonoma consistenza immobiliare, può essere qualificata come pertinenza edilizia quando non comporti aumento del carico urbanistico né violazione degli indici di copertura o degli standard.
  • L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una specifica domanda o censura determina un vizio della sentenza dallo stesso non esaminata; il giudice d’appello può esaminare direttamente la questione quando dispone degli elementi necessari per decidere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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