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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04026/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia riguardava un giudizio introdotto per il riconoscimento della comproprietà di alcuni beni immobili. Nel corso del primo grado, a seguito del decesso di uno dei difensori dei convenuti, il giudice aveva dichiarato l’interruzione del processo e poi l’estinzione per asserita tardiva riassunzione, ritenendo decorso il termine dell’art. 305 c.p.c. Gli eredi del convenuto hanno impugnato in cassazione la decisione della Corte d’appello che aveva invece annullato l’ordinanza di estinzione. Con il primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 152, 157, 159 e 305 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’errore del primo giudice fosse stato provocato dallo stesso avversario, il quale aveva chiesto l’interruzione facendo riferimento a una difesa congiunta dei due difensori; deducevano che non si potesse poi contestare l’errore del giudice solo in appello e che, altrimenti, resterebbe priva di conseguenze la violazione del termine per la riassunzione. Con il secondo motivo hanno censurato, sempre per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, la parte della sentenza d’appello che aveva comunque ritenuto tempestiva la riassunzione. La parte resistente ha proposto controricorso, ma è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della parte resistente per tardività ex art. 370 c.p.c., ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha confermato il principio per cui, quando la parte è assistita da più difensori con mandato non congiuntivo, la morte di uno di essi non determina l’interruzione del processo, dovendo il giudice verificare la forma del mandato e l’esistenza effettiva dei presupposti di legge per l’interruzione. Poiché nel caso concreto l’ordinanza di estinzione era stata emessa su un presupposto errato, la decisione impugnata è stata confermata e il ricorso è stato rigettato. Nulla sulle spese per l’inammissibilità del controricorso; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per legittimare la difesa personale della parte da parte di sé stessa nel giudizio di cassazione

  • art. 152 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 157 c.p.c.

    la Corte precisa che disciplina la nullità relativa degli atti processuali delle parti e non si applica ai provvedimenti del giudice

  • art. 159 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato quale termine perentorio di riassunzione del processo interrotto, ma la Corte esclude che fosse correttamente applicabile perché l’interruzione era stata erroneamente dichiarata

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 370 c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità del controricorso per tardività

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare che i provvedimenti del giudice sono impugnabili con i mezzi ordinari e non soggetti alla disciplina dell’art. 157 c.p.c.

  • art. 305 c.p.c.

    termine di riassunzione richiamato ma ritenuto non decisivo nel caso concreto per l’erroneità della precedente interruzione

Massime di principio

  • Quando la parte sia assistita da più difensori, la morte di uno di essi non determina l’interruzione del processo se il mandato alle liti è disgiuntivo e l’altro difensore conserva pieni poteri di rappresentanza.
  • Il giudice, prima di dichiarare l’interruzione del processo, ha il dovere di verificare concretamente la forma del mandato conferito ai difensori; il provvedimento di interruzione ha natura dichiarativa, ma solo se ricorrono effettivamente i presupposti di legge.
  • La disciplina della nullità degli atti processuali delle parti ex art. 157 c.p.c. non si estende ai provvedimenti del giudice, i quali restano soggetti ai normali mezzi di impugnazione.
  • Se l’ordinanza di estinzione del processo è stata emessa sul presupposto di una interruzione erroneamente dichiarata, la doglianza sulla tardiva riassunzione resta assorbita.
  • Il controricorso notificato oltre il termine di legge è inammissibile e non può fondare una regolazione delle spese in favore della parte che l’ha proposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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