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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10184/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento e atti di contestazione emessi per IVA 2015 indebitamente detratta, nonché per IRES e IRAP indebitamente dedotte, in un contesto che l’Ufficio qualificava come frode basata su fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e su un sistema di acquisto e rivendita di beni strumentali con utilizzo di titoli di pagamento ritenuti privi di valore. La società aveva chiesto l’annullamento degli atti davanti alla CTP, ma il ricorso era stato respinto; in appello aveva dedotto violazione del contraddittorio, difetto di motivazione dell’atto, incompetenza territoriale dell’ufficio e insussistenza delle riprese fiscali, ma anche l’appello era stato rigettato dalla CTR. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario avrebbe dovuto acquisire tutta la documentazione del procedimento penale e che non dovrebbero esistere ostacoli alla circolazione delle prove tra processo penale e tributario; 2) nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, perché un PVC dell’Ufficio Antifrode di Milano sarebbe stato richiamato ma non allegato o notificato; 3) nullità della sentenza per mancanza/apparenza di motivazione sull’esistenza del fatto materiale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla CTR e lamentando la mancata considerazione di ulteriori rilievi difensivi sul valore dei titoli usati per i pagamenti e sulle contestazioni al PVC.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato: la ricorrente non aveva chiarito il contenuto della documentazione penale richiesta né dimostrato le ragioni che avrebbero giustificato l’esercizio dei poteri istruttori officiosi; inoltre, il potere del giudice tributario ex art. 7 d.lgs. 546/1992 ha funzione integrativa e non sostitutiva del materiale probatorio delle parti, sicché la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificava in quale parte del PVC fosse il rinvio all’atto dell’Ufficio Antifrode, se tale richiamo fosse decisivo per la motivazione o se il contenuto essenziale fosse già riportato; inoltre, la critica non trascriveva adeguatamente la motivazione censurata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la CTR aveva fornito una motivazione sufficiente, fondata su dichiarazioni della parte, sulla documentazione dei trasporti non collegabile alle singole fatture e sulle modalità di pagamento con titoli Petrobras ritenuti privi di valore; le censure della contribuente miravano solo a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    primi quattro commi; terzo comma abrogato dal d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005

    attribuisce alle commissioni tributarie poteri istruttori officiosi solo in funzione integrativa e non sostitutiva del materiale probatorio delle parti; non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, salvo obiettiva incertezza e nei limiti dei fatti dedotti.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; richiamo anche al n. 5

    la mancata qualificazione formale del motivo non ne determina automaticamente l’inammissibilità se il contenuto è chiaro; il vizio di motivazione omessa/apparente è configurabile solo nei ristretti limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    richiede il "minimo costituzionale" della motivazione; il potere istruttorio del giudice tributario va letto alla luce del principio di terzietà del giudice.

  • art. 3 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale fondata sulla presunta irragionevole limitazione dell’acquisizione e valutazione della prova è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 24 Cost.

    la Corte ha escluso che la disciplina dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 leda il diritto di difesa nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nel caso di doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ratione temporis applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il potere istruttorio officioso del giudice ha natura integrativa e non può essere utilizzato per colmare in via sostitutiva le carenze probatorie della parte onerata della prova.
  • La richiesta di acquisizione di documenti o atti provenienti da altro procedimento deve essere specifica: occorre indicare quali atti si chiedono, quale contenuto abbiano e perché siano decisivi per la decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La contestazione di un vizio di motivazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito: è necessario dimostrare l’assenza, apparenza o incomprensibilità della motivazione nei limiti del "minimo costituzionale".
  • In cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, salvo denuncia di specifici errores in iudicando o vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.
  • La mancata allegazione di un atto richiamato in un PVC non integra automaticamente vizio della motivazione: occorre verificare se il contenuto essenziale dell’atto sia già riportato o se il richiamo sia davvero decisivo per la comprensione dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRinvio pregiudiziale

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