Cassazione Civile, Ordinanza n. 10184/2026 del 19/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento e atti di contestazione emessi per IVA 2015 indebitamente detratta, nonché per IRES e IRAP indebitamente dedotte, in un contesto che l’Ufficio qualificava come frode basata su fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e su un sistema di acquisto e rivendita di beni strumentali con utilizzo di titoli di pagamento ritenuti privi di valore. La società aveva chiesto l’annullamento degli atti davanti alla CTP, ma il ricorso era stato respinto; in appello aveva dedotto violazione del contraddittorio, difetto di motivazione dell’atto, incompetenza territoriale dell’ufficio e insussistenza delle riprese fiscali, ma anche l’appello era stato rigettato dalla CTR. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario avrebbe dovuto acquisire tutta la documentazione del procedimento penale e che non dovrebbero esistere ostacoli alla circolazione delle prove tra processo penale e tributario; 2) nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, perché un PVC dell’Ufficio Antifrode di Milano sarebbe stato richiamato ma non allegato o notificato; 3) nullità della sentenza per mancanza/apparenza di motivazione sull’esistenza del fatto materiale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla CTR e lamentando la mancata considerazione di ulteriori rilievi difensivi sul valore dei titoli usati per i pagamenti e sulle contestazioni al PVC.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato: la ricorrente non aveva chiarito il contenuto della documentazione penale richiesta né dimostrato le ragioni che avrebbero giustificato l’esercizio dei poteri istruttori officiosi; inoltre, il potere del giudice tributario ex art. 7 d.lgs. 546/1992 ha funzione integrativa e non sostitutiva del materiale probatorio delle parti, sicché la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificava in quale parte del PVC fosse il rinvio all’atto dell’Ufficio Antifrode, se tale richiamo fosse decisivo per la motivazione o se il contenuto essenziale fosse già riportato; inoltre, la critica non trascriveva adeguatamente la motivazione censurata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la CTR aveva fornito una motivazione sufficiente, fondata su dichiarazioni della parte, sulla documentazione dei trasporti non collegabile alle singole fatture e sulle modalità di pagamento con titoli Petrobras ritenuti privi di valore; le censure della contribuente miravano solo a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primi quattro commi; terzo comma abrogato dal d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005
attribuisce alle commissioni tributarie poteri istruttori officiosi solo in funzione integrativa e non sostitutiva del materiale probatorio delle parti; non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, salvo obiettiva incertezza e nei limiti dei fatti dedotti.
comma 1, n. 4; richiamo anche al n. 5
la mancata qualificazione formale del motivo non ne determina automaticamente l’inammissibilità se il contenuto è chiaro; il vizio di motivazione omessa/apparente è configurabile solo nei ristretti limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 111 Cost.
richiede il "minimo costituzionale" della motivazione; il potere istruttorio del giudice tributario va letto alla luce del principio di terzietà del giudice.
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale fondata sulla presunta irragionevole limitazione dell’acquisizione e valutazione della prova è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
la Corte ha escluso che la disciplina dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 leda il diritto di difesa nei termini prospettati dalla ricorrente.
nel caso di doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ratione temporis applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il potere istruttorio officioso del giudice ha natura integrativa e non può essere utilizzato per colmare in via sostitutiva le carenze probatorie della parte onerata della prova.
- La richiesta di acquisizione di documenti o atti provenienti da altro procedimento deve essere specifica: occorre indicare quali atti si chiedono, quale contenuto abbiano e perché siano decisivi per la decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La contestazione di un vizio di motivazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito: è necessario dimostrare l’assenza, apparenza o incomprensibilità della motivazione nei limiti del "minimo costituzionale".
- In cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, salvo denuncia di specifici errores in iudicando o vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.
- La mancata allegazione di un atto richiamato in un PVC non integra automaticamente vizio della motivazione: occorre verificare se il contenuto essenziale dell’atto sia già riportato o se il richiamo sia davvero decisivo per la comprensione dell’accertamento.
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