Cassazione Civile, Ordinanza n. 02886/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni a decreto ingiuntivo riunite, proposte da due fideiussori di una società debitrice nei confronti del creditore che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo. Gli opponenti, oltre a contestare il credito azionato, hanno proposto domanda riconvenzionale per far accertare la nullità delle fideiussioni, assumendone il contrasto con la normativa antitrust e con lo schema ABI. Il Tribunale di Isernia, con sentenza del 29.6.2022, ha revocato il decreto ingiuntivo e si è dichiarato incompetente per materia, indicando come competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Campobasso. Quest'ultimo, però, ha rilevato di non essere competente sull'opposizione a decreto ingiuntivo, che doveva restare al giudice monitorio, mentre la sola domanda sulla nullità delle fideiussioni, perché fondata su violazione antitrust, doveva essere rimessa alla sezione specializzata del Tribunale di Napoli. Da qui il regolamento di competenza d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha corretto l'errore del Tribunale di Isernia. Ha dichiarato competente il Tribunale di Isernia per la sola opposizione a decreto ingiuntivo e competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, per la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Ha assegnato termine di tre mesi per la riassunzione davanti ai giudici competenti e ha rimesso al merito la regolazione delle spese.
Norme richiamate
ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c.
fondamento del regolamento di competenza d'ufficio
ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c.
norma processuale per il regolamento d'ufficio della competenza
la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile
nelle opposizioni a decreto ingiuntivo la competenza resta inderogabilmente al giudice che ha emesso il decreto
ferma la possibilità di esercitare il potere di sospensione ex art. 295 c.p.c.
il giudice che trattiene l'opposizione può sospendere il giudizio se ne ricorrono i presupposti
art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990
controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990
rientrano nella competenza specializzata le controversie antitrust indicate dalla norma
art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 168/2003
controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 168/2003
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie in materia antitrust e societaria/commerciale richiamate
art. 4, comma 1-ter, lett. c), d.lgs. n. 168/2003
inderogabilmente competente per territorio, tra l’altro, per gli affari concernenti il distretto della Corte d'appello di Campobasso
fissa la competenza territoriale inderogabile della sezione specializzata individuata dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice che ha emesso il decreto ha natura funzionale e inderogabile: il giudice dell'opposizione deve trattenere a sé la causa monitoria, salvo la possibile sospensione del processo nei casi previsti.
- Se, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, viene proposta una domanda riconvenzionale che richiede l'accertamento della nullità di una fideiussione asseritamente conforme allo schema ABI e lesiva della disciplina antitrust, tale domanda va separata dall'opposizione e rimessa al giudice specializzato competente per materia e territorio.
- La nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa solo quando è fatta valere in via di azione; se la questione è sollevata soltanto in via di eccezione, il giudice ordinario può conoscerne incidentalmente.
- Quando una causa cumula l'opposizione a decreto ingiuntivo e una domanda autonoma di nullità fondata su profili antitrust, il corretto assetto processuale è la separazione delle domande, non la rimessione dell'intera controversia a un unico giudice diverso da quello dell'opposizione.
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