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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19541/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato e privo di specificità l'unico motivo dedotto contro il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato per rapina, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando violazione di legge per l'omessa applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. Sosteneva, in sostanza, che il valore del bene sottratto fosse modesto e che dovesse quindi riconoscersi la diminuente. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva doglianze già esaminate e disattese in appello, senza specificità, e che la motivazione di merito era congrua: non solo il bene sottratto non aveva valore trascurabile, ma anche il danno complessivo subito dalla persona offesa non era lieve, tenuto conto della gravità delle modalità della condotta. La decisione sottolinea inoltre che, nel delitto di rapina, la valutazione della speciale tenuità del danno deve considerare anche gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violenza o minaccia sulla persona offesa, non essendo sufficiente il modesto valore del bene sottratto.

Norme richiamate

  • art. 62, comma primo, n. 4, c.p.

    circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.4, cod. pen.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio complessivamente cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando non solo il valore del bene sottratto ma anche gli ulteriori effetti dannosi subiti dalla persona offesa.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere riconosciuta solo quando il pregiudizio complessivo arrecato sia davvero lievissimo e sostanzialmente irrisorio.
  • Nel delitto di rapina, la verifica della speciale tenuità del danno non può limitarsi al valore del bene sottratto, ma deve comprendere anche le conseguenze della violenza o minaccia sulla persona offesa, poiché il reato ha natura pluri-offensiva.
  • La valutazione circa la ricorrenza dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логico-giuridicamente immune da vizi.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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