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Sentenza

Sentenza del 23/03/2017 n. 3307 - Comm. Trib. Prov. Catania

Contumacia - Acquiescenza - Principio di non contestazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda gli effetti della mancata costituzione dell'Ente impositore nel processo tributario. Secondo l'impostazione richiamata, l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 impone alla parte resistente, nelle controdeduzioni, di prendere posizione sui motivi dedotti dal ricorrente, indicare le prove e formulare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. La mancata costituzione e, quindi, l'assenza di una contestazione specifica delle eccezioni del ricorrente, può essere interpretata alla luce del principio di non contestazione come acquiescenza alle allegazioni non contestate.

La decisione

L'orientamento richiamato ritiene che la contumacia dell'Ente impositore comporti l'acquiescenza alle eccezioni di parte ricorrente, in applicazione del principio di non contestazione. La mancata costituzione non equivale tuttavia automaticamente all'accoglimento del ricorso: il giudice deve comunque valutare le questioni rilevabili d'ufficio e la fondatezza degli elementi già presenti in causa. È segnalato un precedente conforme della Cassazione e un precedente difforme della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

    La norma individua il contenuto delle controdeduzioni della parte resistente e fonda l'esigenza di una presa di posizione specifica sui motivi e sulle eccezioni del ricorso. L'omessa costituzione può quindi impedire all'Ente di contestare efficacemente le allegazioni del ricorrente, ferma restando la valutazione giudiziale delle questioni rilevabili d'ufficio.

Massime di principio

  • La contumacia dell'Amministrazione non determina automaticamente la vittoria del contribuente, ma può rafforzare la posizione del ricorrente quando le sue allegazioni ed eccezioni non siano state specificamente contestate.
  • Il principio di non contestazione opera soprattutto sui fatti e sulle deduzioni che richiedono una presa di posizione della parte resistente; non vincola il giudice sulle questioni di diritto o su quelle rilevabili d'ufficio.
  • L'Ente impositore che non si costituisce rischia di non poter introdurre tempestivamente difese, eccezioni e prove, con possibili effetti preclusivi.
  • Anche in caso di contumacia, il ricorrente deve fornire una base probatoria e argomentativa sufficiente: la mancata difesa dell'Ente non sostituisce la prova dei fatti costitutivi della domanda.
  • La regola non è assoluta e deve essere applicata considerando la disciplina processuale concreta e gli orientamenti giurisprudenziali, che possono non essere uniformi.

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