Sentenza del 23/03/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Rieti
IVA - Cartella di pagamento - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Versamento rateizzato - Credito utilizzato in compensazione - Istanza di rimborso - Silenzio rifiuto - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del disconoscimento di un credito IVA maturato dal contribuente, utilizzato in compensazione e non indicato nella dichiarazione annuale, omessa o non trasmessa telematicamente. L’Amministrazione sosteneva, in sostanza, che l’omessa dichiarazione e la mancata esposizione del credito impedissero di farlo valere. Il contribuente deduceva invece che il credito risultava dalle scritture contabili e dalla documentazione disponibile e che l’omessa dichiarazione non determinava la decadenza sostanziale dal diritto.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata ritenuta legittima. La mancata presentazione della dichiarazione IVA o la mancata indicazione in essa del credito non comporta automaticamente la decadenza dal diritto di utilizzare o chiedere il riconoscimento del credito, purché il contribuente dimostri l’effettiva esistenza del credito mediante scritture contabili e documentazione idonea. L’Agenzia delle Entrate deve quindi riconoscere il credito in detrazione o compensazione quando ne sia provata la sussistenza. Il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso è stato considerato impugnabile come silenzio-rifiuto.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni e la possibilità per l’Amministrazione di iscrivere a ruolo somme risultanti dai controlli, senza però consentire il disconoscimento definitivo di un credito effettivamente esistente quando questo sia dimostrato dal contribuente.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
Regola la liquidazione automatizzata dell’IVA e i controlli sulla dichiarazione, ma non determina la perdita sostanziale del credito IVA per la sola omissione della dichiarazione o della sua indicazione, se il credito è comprovato dalla contabilità.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Consente l’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione su un’istanza del contribuente, inclusa l’istanza volta al riconoscimento o al rimborso di un credito fiscale.
Cassazione n. 17757/2016
Riconosce che l’omessa dichiarazione o l’omessa indicazione del credito IVA non comporta necessariamente la decadenza dal diritto, se il contribuente ne dimostra l’effettiva esistenza.
Cassazione n. 17067/2006 e n. 22774/2006
Affermano la prevalenza della realtà sostanziale del credito fiscale sulla mera omissione formale, subordinando il riconoscimento alla prova documentale della sua sussistenza.
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza C-62 dell’11 luglio 2002
Richiama i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, secondo cui gli adempimenti formali non dovrebbero compromettere il diritto sostanziale alla detrazione quando i requisiti oggettivi del credito risultano verificabili.
Massime di principio
- L’omessa presentazione della dichiarazione IVA o la mancata indicazione del credito non comporta automaticamente la perdita del credito, se il contribuente riesce a dimostrarne l’effettiva esistenza.
- La prova del credito deve essere concreta e documentale: scritture contabili, fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazioni precedenti e ogni altro documento idoneo possono essere rilevanti.
- L’Amministrazione non può fondare il disconoscimento esclusivamente su un’irregolarità formale quando il credito sostanziale è verificabile e non emergono frodi o indebite detrazioni.
- L’utilizzo del credito in compensazione non è automaticamente illegittimo per il solo fatto che il credito non sia stato esposto nella dichiarazione annuale, ma il contribuente deve poterlo provare e rispettare le regole applicabili alla compensazione.
- In caso di mancata risposta a un’istanza di riconoscimento o rimborso, il silenzio dell’Amministrazione può essere impugnato secondo le regole del processo tributario.
- La tutela non è automatica: l’assenza della dichiarazione non viene sanata senza limiti e il contribuente deve dimostrare tempestivamente, con documentazione attendibile, sia l’origine sia l’ammontare del credito.
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