Sentenza del 23/03/2017 n. 206 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Tassa fissa per l'atto di risoluzione della donazione senza corrispettivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha integralmente annullato la pretesa impositiva, riconoscendo l'applicabilità della Risoluzione n. 20/E del 2014. La Commissione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'accordo conciliativo e compensando integralmente le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva richiesto 882 euro a titolo di imposta di registro proporzionale sulla risoluzione per mutuo consenso di una precedente donazione immobiliare tra le medesime parti. Il contribuente sosteneva invece che, trattandosi di una risoluzione gratuita, senza corrispettivo né altre prestazioni patrimoniali, l'atto dovesse essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa. Contestava inoltre la motivazione dell'avviso e il richiamo a una precedente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ritenuta non pertinente.
Norme richiamate
Articolo 28 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR)
La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa...; se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione.
La risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare senza corrispettivo e senza prestazioni patrimoniali ulteriori non costituisce un nuovo trasferimento imponibile in misura proporzionale e sconta l'imposta di registro fissa. L'imposta proporzionale si applica invece quando dalla risoluzione derivano prestazioni patrimoniali o quando è pattuito un corrispettivo.
Articolo 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo.
Il contribuente aveva contestato il richiamo, nell'avviso, a una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate non allegata e ritenuta non pertinente. La decisione non ha esaminato nel merito tale censura, poiché il giudizio si è estinto per cessazione della materia del contendere.
Articolo 43 del D.P.R. n. 131/1986
Richiamato dall'Ufficio e dalla decisione di primo grado quale norma per la determinazione della base imponibile, ma l'impostazione è stata superata dal successivo riconoscimento dell'applicazione dell'imposta fissa al caso concreto.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 14 febbraio 2014
Nel caso di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione avente per oggetto un bene immobile, senza previsione di un corrispettivo, le parti si obbligano, in linea generale, alla sola restituzione del bene immobile... l'atto ... deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa.
La risoluzione convenzionale della donazione ha effetto eliminativo e la restituzione dell'immobile all'originario proprietario non rileva come trasferimento immobiliare autonomamente soggetto a imposta proporzionale.
Cassazione, sentenze n. 20445 del 6 ottobre 2011 e n. 18844 del 2012
La risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi estinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo.
La risoluzione per mutuo consenso è un negozio autonomo con funzione estintiva, non una nuova vendita o un nuovo trasferimento, salvo che contenga prestazioni patrimoniali o corrispettivi rilevanti ai fini fiscali.
Massime di principio
- La risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare, se gratuita e limitata alla restituzione del bene al donante originario, va generalmente tassata con imposta di registro in misura fissa.
- L'imposta proporzionale può essere dovuta quando la risoluzione prevede un corrispettivo oppure comporta prestazioni patrimoniali ulteriori a carico delle parti.
- La restituzione del bene conseguente all'effetto eliminativo della risoluzione non equivale, di per sé, a un nuovo trasferimento immobiliare imponibile proporzionalmente.
- Per valutare il trattamento fiscale occorre analizzare il contenuto effettivo dell'atto di risoluzione, verificando se siano presenti pagamenti, compensazioni, obblighi patrimoniali o altri effetti economicamente valutabili.
- Il pagamento dell'imposta richiesto dall'Amministrazione non impedisce necessariamente l'impugnazione, ma eventuali acquiescenze o definizioni agevolate possono incidere sull'ammissibilità del ricorso e devono essere valutate attentamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 1551 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →