Sentenza del 23/03/2017 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Studi di settore - Omessa presentazione del modello per studi di settore - Impresa inattiva - Assenza di operazioni commerciali - Irrogazione della sanzione amministrativa - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato stabilito che anche un'impresa inattiva, in assenza di operazioni commerciali, deve compilare e presentare il modello degli studi di settore, indicando nell'apposita sezione "note aggiuntive" dell'applicativo Gerico le ragioni che hanno impedito il normale svolgimento dell'attività. La sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate è stata quindi ritenuta legittima e conforme alla normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa sosteneva, in sostanza, che l'assenza di operazioni commerciali e l'inattività avrebbero escluso l'obbligo di compilare e presentare il modello degli studi di settore allegato alla dichiarazione dei redditi. Contestava quindi la legittimità della sanzione pecuniaria irrogata per tale omissione.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
La norma costituisce il fondamento sanzionatorio per l'omessa, incompleta o infedele presentazione dei dati e dei modelli richiesti ai fini fiscali, inclusi quelli relativi agli studi di settore.
Art. 1, legge n. 296/2006
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'obbligo di presentazione dei dati relativi agli studi di settore insieme alla dichiarazione dei redditi.
Massime di principio
- L'assenza di operazioni commerciali o lo stato di inattività dell'impresa non esclude automaticamente gli obblighi dichiarativi e la presentazione dei modelli fiscali accessori.
- Quando l'attività non si è svolta normalmente, il contribuente deve comunque presentare il modello richiesto e indicare dettagliatamente le cause dell'inattività o delle anomalie nell'apposita sezione informativa.
- L'omessa presentazione del modello può comportare una sanzione anche se l'impresa non ha prodotto ricavi o non ha effettuato operazioni nel periodo d'imposta.
- Le difficoltà operative o l'inattività devono essere documentate e rappresentate secondo le modalità previste dall'amministrazione finanziaria; non è sufficiente invocarle genericamente dopo l'irrogazione della sanzione.
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