Sentenza del 23/03/2017 n. 1551 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Dichiarazione dei redditi - Omessa dichiarazione - Accertamento ex art. 41 bis d.P.R. 600/73 - Mancato riconoscimento degli oneri e delle spese - Illegittimità - Errata indicazione del codice fiscale - Mero errore materiale - Dichiarazione integrativa - Non necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva annullato, o comunque ridotto, un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2008. L'accertamento era stato emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, ritenendo omessa la dichiarazione dei redditi relativa a un reddito da locazione. La contribuente aveva sostenuto che la dichiarazione era stata trasmessa ma scartata per un'errata indicazione del codice fiscale e che le imposte risultanti dalla dichiarazione erano state regolarmente versate. L'Ufficio aveva riconosciuto i versamenti, ma non le spese mediche e gli oneri relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'Agenzia contestava inoltre che la contribuente non avesse presentato una dichiarazione integrativa per correggere il codice fiscale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha stabilito che, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione deve riconoscere gli oneri e le spese risultanti dagli accertamenti, poiché concorrono alla corretta determinazione della capacità contributiva e della base imponibile. Nel caso concreto, l'errata indicazione del codice fiscale è stata qualificata come mero errore formale, particolarmente in considerazione del regolare pagamento delle imposte. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento parziale dei redditi. La sentenza chiarisce che, anche quando l'accertamento è emesso per omessa dichiarazione, la ricostruzione del reddito deve considerare gli oneri e le spese negativi emersi e documentati.
Art. 2 del d.P.R. n. 322/1998
Riguarda le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel caso concreto, l'errore nel codice fiscale ha determinato lo scarto della dichiarazione, ma è stato considerato un errore formale rimediabile senza necessità di una dichiarazione integrativa finalizzata esclusivamente alla correzione del codice.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone che l'imposta sia commisurata alla reale capacità economica del contribuente. Pertanto, l'Amministrazione non può determinare il reddito imponibile ignorando spese e oneri effettivamente sostenuti e risultanti dagli accertamenti.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 4643/2011
La determinazione della base imponibile deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di volontaria omessa dichiarazione.
Le componenti necessarie a determinare correttamente la base imponibile devono essere considerate anche quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione.
Cass. civ., sez. VI-5, ordinanza n. 11074/2016
Compete all'Amministrazione finanziaria ... tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse all'esito degli accertamenti compiuti.
L'accertamento induttivo non può basarsi su affermazioni astratte: l'Ufficio deve individuare le prove della pretesa e considerare anche le componenti negative del reddito emerse durante le verifiche.
Massime di principio
- In un accertamento fiscale, anche derivante da omessa dichiarazione, il reddito imponibile deve essere determinato considerando gli oneri e le spese documentati che risultino dagli atti o dalle verifiche dell'Amministrazione.
- L'omessa o irregolare presentazione della dichiarazione non consente automaticamente di tassare il reddito lordo quando siano dimostrabili componenti negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito netto.
- Un'inesatta indicazione del codice fiscale che provochi lo scarto della dichiarazione può costituire un errore meramente formale, soprattutto se il contribuente ha agito in buona fede e ha versato le imposte dovute.
- Gli errori formali privi di effettivo pregiudizio per l'Erario devono essere valutati secondo proporzionalità e non possono comportare, da soli, una maggiore imposizione non coerente con la reale capacità contributiva.
- È opportuno conservare la dichiarazione trasmessa, la ricevuta di scarto, la documentazione degli oneri e le prove dei versamenti, nonché chiedere tempestivamente la correzione in autotutela.
- Il riconoscimento delle spese richiede comunque che siano effettivamente documentate, fiscalmente pertinenti e riferibili al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento.
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