Sentenza del 23/03/2017 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP che aveva riconosciuto alla società il diritto al rimborso dell'IVA relativa al periodo d'imposta 2005. L'Ufficio ha sostenuto che il credito IVA non derivasse esclusivamente da acquisti effettivi e regolarmente documentati, ma fosse stato artificiosamente incrementato mediante una scrittura contabile del 31 dicembre 2005 relativa a presunti costi per fatture da ricevere, priva di adeguato supporto documentale e contabilmente illogica. Tale operazione avrebbe sterilizzato un debito IVA di circa 346.000 euro e consentito una detrazione anticipata dell'imposta in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972. La società ha sostenuto invece che le fatture erano state effettivamente registrate, che l'IVA sugli acquisti era stata assolta e che le irregolarità contabili non incidevano sulla sostanza del credito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto l'appello ammissibile e fondato, rilevando gravi discrasie contabili, l'assenza di documentazione giustificativa delle rettifiche e l'inaffidabilità complessiva della contabilità. Ha affermato che la mera registrazione delle fatture non era sufficiente a legittimare la detrazione o il rimborso, soprattutto in presenza di scritture prive di supporto e idonee a compensare artificiosamente l'IVA dovuta. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata, il ricorso della contribuente è stato respinto ed è stata riconosciuta la legittimità dell'accertamento dell'Ufficio. La società è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi 5.000 euro.
Norme richiamate
Art. 19 del DPR 633/1972
L'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate.
Il diritto alla detrazione IVA richiede che l'imposta sia effettivamente assolta o dovuta e sia collegata a operazioni documentate e inerenti all'attività. Non è consentita una detrazione anticipata fondata soltanto su una scrittura contabile relativa a fatture non ancora ricevute, né una detrazione basata su registrazioni prive di adeguato supporto probatorio.
Massime di principio
- La registrazione contabile e l'esistenza formale delle fatture non garantiscono da sole il diritto alla detrazione o al rimborso IVA: occorre dimostrare l'effettività dell'operazione, la ricezione della fattura, l'inerenza e la corretta imputazione temporale.
- Le scritture di assestamento relative a costi o fatture da ricevere devono essere supportate da documentazione concreta e coerenti con i principi fiscali e contabili; una registrazione generica o illogica può compromettere l'intero credito IVA.
- Quando la contabilità presenta operazioni artificiose, incongruenze temporali o rettifiche prive di giustificazione, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere il credito anche se alcune fatture risultano formalmente registrate.
- In caso di richiesta di rimborso IVA, il contribuente deve poter ricostruire documentalmente la formazione del credito e dimostrare che esso deriva da imposta effettivamente assolta, non da mere scritture interne.
- Il giudice tributario deve valutare complessivamente gli elementi favorevoli e sfavorevoli emergenti dalla contabilità; non può attribuire valore probatorio soltanto alle registrazioni utili al contribuente ignorando le anomalie rilevate dall'Ufficio.
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