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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07059/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Nel contesto di un concordato fallimentare omologato, una società terza aveva offerto ai creditori una somma di denaro e, a garanzia della proposta, aveva costituito un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su un proprio immobile. Dopo l’omologazione, la società aveva costituito il vincolo e avviato attività per reperire la liquidità, ma non aveva eseguito nei termini il pagamento previsto. Alcuni creditori avevano chiesto la risoluzione del concordato per inadempimento, ottenendola in primo grado, con conseguente riapertura del fallimento. In reclamo la società sosteneva, da un lato, che la proposta omologata prevedesse in realtà una modalità alternativa di adempimento tramite vendita dell’immobile vincolato e, dall’altro, che la risoluzione dovesse produrre l’effetto retroattivo tipico dell’art. 1458 c.c., liberando anche il bene dal vincolo di destinazione. In cassazione ha articolato cinque motivi: violazione delle norme processuali e della disciplina del concordato fallimentare per l’asserita errata ricostruzione del contenuto della proposta e dell’omologa; violazione delle norme sull’approvazione del concordato; censura sull’inoppugnabilità del decreto di omologa; nullità per motivazione apparente e violazione delle norme sugli effetti della risoluzione; violazione dell’art. 2645-ter c.c. e dell’art. 140 l.fall. per avere assimilato il vincolo di destinazione a una garanzia e averne escluso lo scioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a contestare l’interpretazione del contenuto del concordato data dai giudici di merito e, comunque, perché dagli atti non emergeva alcuna vera obbligazione alternativa di vendita dell’immobile, ma solo uno strumento eventualmente alternativo per procurare la somma offerta. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché la doglianza di motivazione apparente era incompatibile con la contemporanea deduzione di errores in iudicando. Ha infine respinto il quinto motivo, affermando che il vincolo di destinazione costituito su un immobile del terzo per assicurare il buon esito del concordato integra una garanzia atipica funzionalmente riconducibile all’art. 140, comma 3, l.fall.; pertanto, in caso di risoluzione del concordato e riapertura del fallimento, il vincolo non si scioglie ma permane a tutela dei creditori anteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2645-ter c.c.

    Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., quando costituito per il buon esito del concordato fallimentare, può svolgere funzione di garanzia atipica e restare soggetto alla disciplina sulle garanzie nel concordato risolto.

  • art. 137 l.fall.

    La risoluzione del concordato fallimentare può essere dichiarata in caso di inadempimento del proponente agli obblighi assunti.

  • art. 140 l.fall.

    I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora dovute; la nozione di garanzia va intesa in senso ampio e funzionale, comprensiva anche di strumenti atipici equivalenti alla cauzione.

  • art. 1458 c.c.

    L’effetto retroattivo della risoluzione dei contratti non si applica al concordato fallimentare, che non è un contratto.

  • art. 125 l.fall.

    Il giudice delegato richiede il parere del curatore anche con specifico riferimento alle garanzie offerte nella proposta di concordato.

  • art. 129 l.fall.

    Il decreto di omologazione del concordato fallimentare, nella disciplina applicabile, non è soggetto a gravame se non sono state proposte opposizioni.

  • artt. 18 e 138 l.fall.

    Sono richiamati come base del reclamo avverso la decisione del tribunale nel procedimento di risoluzione del concordato fallimentare.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 135 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. nella censura sul contenuto della motivazione e dell’atto processuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per sostenere la possibilità di ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa nonostante la sua inoppugnabilità ordinaria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non vi ha fondato l’accoglimento, ritenendo assorbita la questione.

  • art. 131 l.fall.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla sequenza procedurale del concordato fallimentare.

  • art. 130 l.fall.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del concordato fallimentare.

  • art. 2740 c.c.

    È menzionato nel ricorso per descrivere il vincolo di destinazione come limitazione della responsabilità patrimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare la proposta, una volta omologata, si cristallizza nel contenuto decisorio del decreto di omologa, che costituisce la lex specialis del regolamento concordatario e non può essere integrato o modificato dagli organi della procedura.
  • Ai fini della risoluzione del concordato fallimentare rileva il contenuto della proposta omologata e non la lettura soggettiva successiva della parte proponente; se dagli atti non emerge una vera obbligazione alternativa, non può essere trasformato in obbligazione facoltativa o alternativa ciò che è solo uno strumento esecutivo per procurare la provvista.
  • La nozione di garanzia prevista dall’art. 140, comma 3, l.fall. va intesa in senso funzionale e comprensivo anche di strumenti atipici che perseguano la medesima finalità della cauzione, ossia assicurare la serietà dell’impegno assunto e trasferire sul proponente il rischio della mancata attuazione della proposta.
  • In caso di risoluzione del concordato fallimentare e riapertura del fallimento, la garanzia prestata a presidio della proposta non viene meno per effetto della risoluzione, perché altrimenti si vanificherebbe la tutela dei creditori anteriori e si sposterebbe su di essi il rischio dell’inadempimento del proponente.
  • La censura di motivazione apparente non è ammissibile quando si accompagna alla contestazione di errores in iudicando sulla valutazione giuridica della fattispecie, poiché le due doglianze sono tra loro strutturalmente incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProprietà
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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