Sentenza n. 587/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del Questore di Latina n. 338 del 9 luglio 2025, notificato il successivo giorno 15, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno cod. ass. n. 055980567205.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Latina che aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. Il diniego era motivato dal mancato perfezionamento del contratto di soggiorno e dalla mancata dimostrazione dell'autorizzazione a permanere in Italia presso il datore di lavoro indicato nella procedura originaria, nonostante il preavviso di rigetto e la successiva fase di attualizzazione del procedimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione non aveva considerato la comunicazione obbligatoria UNILAV del 6 gennaio 2025 e il contratto di soggiorno stipulato l'8 gennaio 2025 con un diverso datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il visto d'ingresso e il nulla-osta al lavoro siano rilasciati in relazione all'assunzione presso uno specifico datore di lavoro e che il permesso di soggiorno sia condizionato all'effettiva instaurazione ed esecuzione di quel rapporto, soprattutto nel lavoro stagionale. Il contratto successivamente stipulato con un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda originaria non è stato ritenuto idoneo a sanare il mancato perfezionamento dell'iter previsto per l'ingresso e il soggiorno per lavoro stagionale. La mancata instaurazione del rapporto con il datore originario determina la perdita della stagionalità e rende privi di efficacia, con possibile revoca, il visto e il nulla-osta collegati a quella specifica assunzione. Il giudice ha inoltre rilevato che l'accoglimento incondizionato della possibilità di permanere in Italia sulla base di una procedura successiva eluderebbe il sistema dei flussi programmati d'ingresso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno in ragione del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro stagionale con il datore originariamente indicato e della conseguente perdita della stagionalità.
Massime di principio
- Nel lavoro subordinato stagionale, il visto d'ingresso, il nulla-osta e il successivo permesso di soggiorno sono collegati allo specifico datore di lavoro e al rapporto dedotto nella procedura di ingresso; il titolo di soggiorno presuppone l'effettiva instaurazione ed esecuzione di quel rapporto.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nella procedura originaria comporta la perdita della stagionalità e rende inefficaci, e quindi suscettibili di revoca, il visto e il nulla-osta rilasciati per quella specifica assunzione.
- La successiva produzione di una comunicazione UNILAV e di un contratto di soggiorno stipulato con un diverso datore di lavoro non sana il mancato perfezionamento dell'iter originario per il rilascio del permesso di soggiorno stagionale.
- Non può essere riconosciuta incondizionatamente la permanenza in Italia a chi sia entrato senza il perfezionamento dei presupposti previsti per l'assunzione stagionale, poiché ciò consentirebbe di eludere il sistema dei flussi programmati d'ingresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mag 2026Sentenza n. 1094/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 mag 2026Sentenza n. 1095/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 mag 2026Sentenza n. 1096/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 mag 2026Sentenza n. 1097/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 mag 2026Sentenza n. 1098/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →