Sentenza n. 1094/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto (prot. n. -OMISSIS-) adottato in data -OMISSIS-, notificato in data 28 aprile 2022, con il quale il Prefetto di Torino ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, ritenendo non possegga i requisiti di affidabilità richiesti dalla legge; nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Torino aveva respinto il ricorso gerarchico contro la revoca della licenza di porto di fucile, adottata dopo il ritiro cautelativo delle armi conseguente a una querela del fratello per minacce gravi e al rinvenimento di munizioni in quantità superiore a quella denunciata. Ha dedotto la violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., il difetto e l'insufficienza della motivazione e dell'istruttoria, il travisamento dei fatti, l'erronea valutazione dei presupposti, l'illogicità manifesta e l'ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse verificato la credibilità della querela né svolto un'adeguata valutazione della sua personalità e affidabilità. Ha evidenziato che il procedimento per minacce gravi era stato archiviato poiché le indagini avevano confermato che egli si trovava altrove al momento dei fatti e non era stato rinvenuto il coltello asseritamente utilizzato; anche il procedimento per omessa denuncia di munizioni era stato archiviato per estinzione del reato a seguito di oblazione. Ha inoltre dedotto, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, l'invalidità del provvedimento per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, non risultando specifici elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità e di assenza di buona condotta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza delle censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione e ha annullato il decreto prefettizio impugnato. Ha riconosciuto che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità in materia di porto d'armi, ma ha precisato che tale discrezionalità deve tradursi in una decisione adeguatamente istruita e motivata. Nel caso concreto, la motivazione si era limitata a richiamare la querela, l'episodio del 1° marzo 2021 e il deferimento all'Autorità giudiziaria, senza confrontarsi con gli esiti delle indagini penali già disponibili prima della decisione sul ricorso gerarchico. La richiesta di archiviazione aveva infatti evidenziato l'alibi del ricorrente, confermato dai tabulati telefonici e da dichiarazioni testimoniali, nonché l'assenza dell'arma asseritamente utilizzata; il procedimento relativo alle munizioni era stato inoltre definito mediante archiviazione per oblazione. Tali elementi rendevano necessarie un'istruttoria più approfondita e una motivazione specifica sul giudizio prognostico di inaffidabilità. L'annullamento è disposto facendo salve eventuali ulteriori e rinnovate valutazioni dell'Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
La disposizione è stata invocata quale base del potere di valutazione dell'affidabilità del titolare della licenza di porto d'armi; il provvedimento è stato annullato non per l'insussistenza in astratto del potere, ma per l'inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione concretamente svolte.
art. 21-octies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione all'invalidità e annullabilità del provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione; il TAR ha accolto il ricorso sulla base di tali vizi.
art. 38 T.U.L.P.S.
Richiamato per la contestazione relativa all'omessa denuncia delle munizioni, procedimento successivamente definito con archiviazione per estinzione del reato a seguito di oblazione.
art. 4, comma 2, l. n. 110/1975
Richiamato con riguardo ai procedimenti penali per minacce e per omessa denuncia di munizioni, elementi considerati dall'Amministrazione nel giudizio di affidabilità.
Massime di principio
- In materia di porto d'armi, l'ampia discrezionalità amministrativa nel valutare l'affidabilità del titolare non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria completa e di motivare specificamente il giudizio prognostico di inaffidabilità.
- Il giudizio di inaffidabilità ai fini della revoca di una licenza di porto d'armi non può fondarsi sul mero richiamo a una querela, a un deferimento all'autorità giudiziaria o a un procedimento penale, quando gli elementi acquisiti nel procedimento penale, già disponibili all'Amministrazione, contraddicono la ricostruzione dei fatti o ne riducono significativamente l'attendibilità.
- L'Amministrazione, prima di confermare la revoca di una licenza di porto d'armi, deve considerare gli esiti sopravvenuti dei procedimenti penali posti a fondamento della misura, comprese l'archiviazione e gli elementi investigativi che escludano o rendano incerta la responsabilità dell'interessato.
- Quando gli elementi posti a base della revoca risultano contraddetti dagli esiti dell'attività investigativa e da successive definizioni dei procedimenti penali, è necessario valutare il complessivo comportamento e la personalità dell'interessato, con una motivazione non meramente apparente sul concreto pericolo derivante dalla detenzione delle armi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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