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Sentenza

Sentenza n. 1098/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive

Giustizia amministrativa202300155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata corresponsione delle differenze retributive per lo svolgimento dell'incarico di comandante di reparto presso un istituto penale per i minorenni di primo livello

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, commissario del ruolo a esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria, deduceva di essere stato formalmente incaricato quale comandante di reparto dell'Istituto penale per i Minorenni di Torino, istituto di primo livello, sebbene tale incarico fosse riservato a funzionari con qualifica dirigenziale. Sosteneva di avere svolto mansioni superiori in modo non provvisorio e chiedeva l'accertamento del diritto alle differenze retributive, quantificate in euro 1.121,94 mensili dal febbraio 2020, oltre a euro 2.768,85 per lavoro straordinario. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957, nonché eccesso di potere per violazione degli artt. 3, 36, 97 e 98 Cost., manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Invocava inoltre l'art. 1, comma 4, della l. n. 395/1990, sostenendo che il rinvio alle norme sugli impiegati civili dello Stato consentisse l'applicazione integrativa dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. In subordine eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 3/1957, nella parte in cui non riconoscono la retribuzione delle mansioni superiori ai dipendenti non privatizzati, e chiedeva ulteriormente un'indennità ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. Il Ministero contestava la pretesa e deduceva, tra l'altro, che l'attività fosse stata svolta in modo discontinuo, con effettiva presenza in servizio per 440 giorni nel quadriennio 2020-2024.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la pretesa retributiva. Il Corpo di Polizia Penitenziaria appartiene al pubblico impiego non privatizzato, sicché l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, applicabile ai dipendenti contrattualizzati, non è pertinente. Non sussiste una lacuna normativa colmabile per analogia: per il personale in regime di diritto pubblico opera una disciplina diversa, che consente l'assegnazione temporanea a mansioni di altra qualifica per esigenze di servizio, ma non prevede la remunerazione delle mansioni superiori. L'art. 1, comma 4, della l. n. 395/1990 rinvia alle norme sugli impiegati civili dello Stato vigenti all'epoca, e quindi al d.P.R. n. 3/1957, non al successivo d.lgs. n. 165/2001. L'art. 31 del d.P.R. n. 3/1957 consente l'assegnazione temporanea a mansioni di altra qualifica, senza riconoscere differenze retributive; inoltre, secondo il prospetto dell'amministrazione, le mansioni risultavano svolte in modo discontinuo. Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel pubblico impiego non privatizzato e in assenza di una specifica previsione legislativa, lo svolgimento di mansioni superiori, anche sulla base di un incarico formale e su posto vacante, non comporta né l'inquadramento superiore né il diritto alla corrispondente retribuzione. La giurisprudenza relativa al personale delle ASL non è estensibile, trattandosi di pubblico impiego privatizzato. È stata esclusa anche la questione di costituzionalità: la diversa disciplina deve essere valutata considerando complessivamente i diversi status dei dipendenti privatizzati e non privatizzati, non mediante il raffronto isolato di singoli profili retributivi; l'art. 36 Cost. deve essere bilanciato con gli artt. 51, 97 e 98 Cost. È stata infine esclusa l'applicazione dell'art. 2041 c.c., poiché lo svolgimento di mansioni superiori non retribuibili non integra, di per sé, un depauperamento rilevante ai fini dell'arricchimento senza causa. Le spese sono state compensate, considerato che era incontestato l'effettivo svolgimento di mansioni superiori.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La disciplina delle mansioni superiori e delle relative differenze retributive prevista per il pubblico impiego privatizzato non si applica al personale appartenente ai corpi di polizia in regime di diritto pubblico.

  • art. 31 d.P.R. n. 3/1957

    Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera.

    La disposizione consente l'assegnazione temporanea a mansioni di altra qualifica, ma non riconosce il diritto alla retribuzione delle mansioni superiori né stabilisce un diverso trattamento economico.

  • art. 33 d.P.R. n. 3/1957

    La norma è stata invocata dal ricorrente nel quadro della pretesa retributiva e della subordinata questione di costituzionalità, ma il giudice ha escluso che la disciplina del personale non privatizzato riconosca differenze per mansioni superiori.

  • art. 1, comma 4, l. n. 395/1990

    Il rinvio alle norme relative agli impiegati civili dello Stato deve intendersi riferito alla disciplina vigente nel 1990, in particolare al d.P.R. n. 3/1957, e non al d.lgs. n. 165/2001, successivo alla legge istitutiva del Corpo.

  • art. 36 Cost.

    Il principio di proporzionalità della retribuzione non impone, nel pubblico impiego non privatizzato, il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori in assenza di una specifica previsione legislativa; esso deve essere bilanciato con gli altri principi costituzionali relativi all'organizzazione e al funzionamento della pubblica amministrazione.

  • artt. 3, 51, 97 e 98 Cost.

    La valutazione della parità di trattamento tra personale privatizzato e non privatizzato deve considerare complessivamente i diversi status e il bilanciamento tra proporzionalità della retribuzione, accesso e organizzazione degli uffici pubblici, nonché buon andamento e imparzialità.

  • artt. 2041 e 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile per ottenere la remunerazione di mansioni superiori non retribuibili, se lo svolgimento delle mansioni non dimostra un depauperamento giuridicamente rilevante del soggetto che agisce.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego non privatizzato, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento non attribuisce, in assenza di una specifica disposizione legislativa, né il diritto all'inquadramento superiore né il diritto alle corrispondenti differenze retributive, anche quando l'incarico sia stato formalmente conferito e riguardi un posto vacante.
  • L'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, relativo al personale contrattualizzato, non è applicabile per analogia ai dipendenti pubblici rimasti in regime di diritto pubblico, quando la disciplina speciale prevede autonomamente la possibilità di assegnazione temporanea a mansioni di altra qualifica senza remunerazione aggiuntiva.
  • Il rinvio operato dalla legge istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria alle norme sugli impiegati civili dello Stato deve essere interpretato in relazione alla disciplina vigente al momento del rinvio e non può estendersi a un corpus normativo successivo, quale il d.lgs. n. 165/2001, non esistente all'epoca.
  • La mancata previsione legislativa della retribuzione delle mansioni superiori per il personale non privatizzato non viola, di per sé, gli artt. 3 e 36 Cost., poiché il principio di proporzionalità della retribuzione deve essere bilanciato con i principi di buon andamento, imparzialità, organizzazione degli uffici e disciplina speciale del pubblico impiego non privatizzato.
  • L'azione di arricchimento senza causa non consente di ottenere il pagamento di mansioni superiori che l'ordinamento considera non retribuibili, quando lo svolgimento dell'attività non integra un depauperamento giuridicamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzato
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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