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Sentenza

Sentenza n. 1099/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale DDVA4-294-2022 prot. gen. n. 20220064829 del 14 dicembre 2022, notificata in data 15 dicembre 2022, a firma del Dirigente della Direzione Ambiente e Viabilità 1 della Provincia di Alessandria, avente per oggetto il “Procedimento di modifica non sostanziale di A.I.A. inerente l'inserimento del codice EER 190305 “rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304” tra quelli conferibili nell'impianto di discarica della Irweg S.r.l. sito in loc. Cinquini- Molino dei Torti autorizzato con decreto del Presidente n. 189 del 10/12/2015- n.p.g. 1023308 del 9/12/15 e s.m.i- DINIEGO”; - della nota del SUAP del Comune di Molino dei Torti prot. n. REP_PROV_AL/AL-SUPRO 0015252/19-12-2022 del 19 dicembre 2022 di presa d'atto della determina conclusiva DDVA4-294-2022 della Provincia di Alessandria; - di ogni altro presupposto conseguente e connesso, con particolare riferimento, ove occorrer possa, ai pareri negativi resi dal Comune di Molino dei Torti nel corso del procedimento.

Giustizia amministrativa202300168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della modifica dell'AIA per l'inserimento del codice EER 19 03 05 tra i rifiuti conferibili nella discarica, con conseguente presa d'atto del SUAP comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego provinciale relativo alla richiesta di modifica dell'AIA, qualificata come modifica non sostanziale, necessaria per conferire rifiuti stabilizzati identificati dal codice EER 19 03 05. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 3, 7, 20, 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990, sostenendo la formazione del silenzio-assenso, nonché carenza di potere, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione della modifica come sostanziale, deducendo la violazione degli artt. 5, 6, 10, 29-ter e 29-nonies del d.lgs. 152/2006, dell'Allegato IV alla Parte Seconda del medesimo decreto e vizi di travisamento, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza. Con il terzo motivo ha contestato la necessità della verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione negativa dell'amministrazione, richiamando anche il d.lgs. 36/2003, il d.m. 27 settembre 2010, il d.lgs. 121/2020 e l'art. 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE. Ha valorizzato i pareri favorevoli di ARPA e ASL, la provenienza infragruppo dei rifiuti, la loro stabilizzazione, l'assenza di incidenza sulle emissioni e la vicinanza a una ZPS. Con il quarto motivo ha dedotto, tra l'altro, violazione del principio di proporzionalità e grave carenza motivazionale, sostenendo che i pareri favorevoli acquisiti imponessero una motivazione rafforzata. In udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul primo motivo, insistendo sugli altri.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse sul primo motivo e ha rilevato che la censura era comunque preclusa dal giudicato formatosi tra le medesime parti con la sentenza del Consiglio di Stato n. 9285/2023, relativa allo stesso procedimento. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: la decisione d'appello aveva escluso i presupposti per il silenzio-assenso e aveva ritenuto non irragionevole la riqualificazione amministrativa della variazione come sostanziale, valutando anche le censure di istruttoria e motivazione. Tale statuizione precludeva la rimessa in discussione della natura sostanziale della modifica. Il TAR ha quindi respinto i motivi terzo e quarto, ritenendo che, una volta definitivamente accertata la natura sostanziale della modifica e l'assenza dei presupposti per un'autorizzazione tacita, le ulteriori contestazioni sulla valutazione, sull'istruttoria e sulla motivazione del diniego risultassero svuotate di contenuto e prive di interesse, poiché il provvedimento conclusivo era coerente con quanto già accertato in giudicato. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 29-nonies d.lgs. 152/2006

    La qualificazione della modifica dell'AIA come sostanziale o non sostanziale incide sul procedimento autorizzatorio applicabile e sulla possibilità stessa di invocare un'autorizzazione per silentium.

  • artt. 3, 7, 20, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure relative al silenzio-assenso, al procedimento e ai poteri dell'amministrazione; la questione del silenzio-assenso è stata ritenuta coperta dal giudicato formatosi in appello.

  • Allegato IV alla Parte Seconda d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione alla necessità della verifica di assoggettabilità a VIA per modifiche o estensioni di progetti suscettibili di ripercussioni negative sull'ambiente.

  • d.lgs. 36/2003

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle discariche e alla valutazione degli effetti del nuovo codice di rifiuto.

  • d.m. 27 settembre 2010

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai criteri tecnici applicabili ai rifiuti conferibili in discarica.

  • d.lgs. 121/2020

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle discariche e alle prescrizioni applicabili ai rifiuti con possibile impatto odorigeno.

  • art. 6 direttiva 92/43/CEE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prossimità dell'impianto a una zona di protezione speciale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi tra le medesime parti sul medesimo procedimento preclude la riproposizione di questioni già decise, anche quando la parte tenti di separare profili strettamente connessi della stessa valutazione amministrativa.
  • Quando il giudice abbia escluso i presupposti per il silenzio-assenso proprio perché l'istanza non riguardava una modifica non sostanziale, tale statuizione preclude la successiva contestazione della natura sostanziale della modifica nell'ambito dello stesso procedimento.
  • Le censure relative a istruttoria, motivazione e valutazione del provvedimento conclusivo non possono essere utilmente esaminate quando il presupposto della domanda amministrativa sia stato definitivamente escluso dal giudicato e l'atto finale risulti coerente con tale accertamento.
  • La qualificazione di una modifica dell'AIA come sostanziale o non sostanziale costituisce un presupposto decisivo per individuare il procedimento autorizzatorio applicabile e per stabilire se possa operare un meccanismo di autorizzazione tacita.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoria

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