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Sentenza

Sentenza n. 4918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202403097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'espunzione dalla graduatoria finale, la decadenza dalla nomina a vincitore e l'esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva impugnato la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso proposto contro i provvedimenti del Comando Generale della Guardia di Finanza del 4 agosto 2023, con i quali era stato espunto dal posto n. 106 della graduatoria finale di merito del contingente ordinario-volontari in ferma prefissata del concorso per il reclutamento di 1.410 allievi finanzieri per l'anno 2022, con conseguente decadenza dalla nomina a vincitore ed esclusione dalla procedura concorsuale. Prima dell'udienza di decisione, l'appellante ha depositato e notificato alle amministrazioni resistenti e ai controinteressati un atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di non avere più interesse alla decisione dopo avere superato un altro concorso. Non sono stati esaminati motivi di merito dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, formalmente notificata nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Le parti interessate alla prosecuzione non si sono opposte; l'amministrazione costituita ha anzi aderito espressamente alla rinuncia e alla compensazione delle spese. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il processo amministrativo è un processo di parti e il ricorrente conserva la disponibilità dell'interesse azionato sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. In applicazione dell'art. 84 c.p.a. e dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia. Le spese del grado sono state compensate in considerazione della natura della controversia e dell'adesione dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue

    La rinuncia è ammissibile sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; quando è formalmente notificata nel termine e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo. Il giudice può inoltre desumere dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    alla rinuncia all’appello, consegue ... la dichiarazione di estinzione del giudizio

    La rinuncia all'appello comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente dispone dell'interesse azionato e può rinunciare al ricorso o all'appello in ogni stato e grado sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
  • La rinuncia al ricorso o all'appello notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'adesione della parte costituita alla rinuncia consente al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio e può giustificare la compensazione delle spese, avuto riguardo alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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