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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11588/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta operata dall'ente previdenziale sul trattamento pensionistico, qualificata come contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato l'ente alla restituzione delle somme. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'ente ha proposto cinque motivi; quello accolto lamentava omessa pronuncia, deducendo che la corte di merito non aveva esaminato l'appello, il quale riguardava esclusivamente il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle somme trattenute sulla pensione del defunto nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 gennaio 2015. La ricorrente ha inoltre richiamato l'adempimento degli oneri di specificità e localizzazione del ricorso ex artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo per omessa pronuncia, ritenendo che la sentenza d'appello avesse deciso su un gravame diverso e non pertinente rispetto a quello effettivamente proposto. Per effetto dell'accoglimento, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano perché provveda a decidere l'appello nei limiti del suo effettivo oggetto, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente ha dovuto rispettare l'onere di specificità e localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso per cassazione, e la Corte ha ritenuto assolto tale onere ai fini dell'accoglimento del motivo di omessa pronuncia.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama la necessità del deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, ritenendo anche sotto questo profilo adeguatamente dimostrata la doglianza.

Massime di principio

  • Integra vizio di omessa pronuncia la decisione di merito che si pronunci su un gravame diverso da quello effettivamente proposto, trascurando il motivo di appello realmente devoluto al giudice.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è scrutinabile solo se il ricorrente assolve gli oneri di specificità e di produzione/localizzazione degli atti processuali richiesti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • L'accoglimento di un motivo che attiene a un vizio processuale assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure e la cassazione con rinvio al giudice di merito competente a riesaminare la causa nei limiti del devolutum.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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