Cassazione Penale, Ordinanza n. 05872/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 18/04/2024, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché redatto e sottoscritto personalmente dall'imputato, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, a seguito della riformulazione dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista.
Norme richiamate
come riformulato dalla legge n. 103 del 2017
Il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
In presenza di una causa evidente di inammissibilità, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza formalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di speciale abilitazione cassazionistica, a pena di inammissibilità.
- La sottoscrizione personale dell'imputato non sana il difetto di sottoscrizione tecnica richiesta dall'art. 613 c.p.p.
- Quando la causa di inammissibilità è manifesta, la Corte può pronunciare senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste per il ricorrente soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05797/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05799/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05802/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05803/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05804/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →