Cassazione Civile, Ordinanza n. 24772/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato titolare di trattamento ex Fondo elettrici, già in godimento dal 2002, aveva chiesto in via amministrativa nell'agosto 2015 la riliquidazione della pensione, sostenendo che il calcolo fosse stato effettuato senza includere tutte le retribuzioni pensionabili previste per l'AGO e chiedendo le differenze economiche conseguenti. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per decadenza; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del pensionato, affermando che l'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011, non si applicasse alle prestazioni liquidate prima del 2011 e che operasse solo la prescrizione decennale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come novellato, e richiamando il contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che anche la domanda di riliquidazione di una pensione già riconosciuta al momento dell'entrata in vigore della novella fosse soggetta alla decadenza introdotta dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011, decorrente dalla sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che il termine decadenziale introdotto dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 si applica anche alle domande giudiziali di ricalcolo o riliquidazione di prestazioni pensionistiche già liquidate, ma la decorrenza non può essere retrodatata: per le situazioni già esistenti, il termine decorre dall'entrata in vigore della novella. Ha inoltre precisato che, nelle richieste di adeguamento o ricalcolo di pensioni parzialmente riconosciute, la decadenza incide sulle sole differenze dei ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, non sull'intera pretesa. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
la disciplina della decadenza si applica, come novellata, anche alle azioni giudiziarie relative ad adempiere prestazioni riconosciute solo in parte o al pagamento di accessori del credito; la decorrenza del termine, per le situazioni già in essere, va collegata all'entrata in vigore della modifica normativa
ha introdotto ex novo il termine decadenziale per le azioni aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte, con applicazione anche alle prestazioni già liquidate ma con decorrenza dal momento di efficacia della norma
legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011, che ha reso stabile la novella in materia di decadenza
art. 47 bis d.P.R. n. 639 del 1970
prevede la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati non liquidati e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni
secondo la sentenza impugnata, disciplina l'armonizzazione delle pensioni del Fondo elettrici con quelle AGO, ampliando la base pensionabile
art. 1, comma 12, L. n. 335 del 1995
richiamato come parametro di calcolo del limite massimo della retribuzione pensionabile nel sistema del Fondo elettrici
Massime di principio
- Quando una riforma introduce per la prima volta una decadenza processuale o sostanziale per situazioni già pendenti, la nuova disciplina si applica anche ai rapporti in corso, ma il termine non può decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha istituito.
- La domanda giudiziale è l'atto idoneo a impedire la decadenza quando la norma richiede l'esercizio dell'azione entro un termine; non rilevano atti diversi se non espressamente previsti dalla legge.
- Nelle controversie in materia pensionistica, la decadenza introdotta per le prestazioni parzialmente riconosciute colpisce le differenze economiche maturate oltre il periodo di riferimento, senza travolgere necessariamente l'intero diritto al ricalcolo o alla riliquidazione.
- Tra tutela del pensionato e finalità acceleratoria della decadenza va adottata un'interpretazione che eviti effetti retroattivi o totalmente ablativi non compatibili con la natura della posizione soggettiva e con il bilanciamento perseguito dal legislatore.
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