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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24831/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità/aspecificità delle doglianze sia sulla prova dell'elemento soggettivo sia sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. L'unico motivo articolato si divideva in due censure: la prima denunciava vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato; la seconda contestava il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure aspecifiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già dato conto in modo puntuale degli elementi valorizzati in appello, compresi i precedenti dell'imputato, la gravità della condotta, la pericolosità del soggetto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche neppure in equivalenza con la recidiva.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato di evasione.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla corte territoriale.

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente per il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, escluso dalla corte di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate in appello.
  • La contestazione del vizio di motivazione sull'elemento soggettivo deve misurarsi con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza di merito che hanno ritenuto provato il dolo; in difetto, il motivo è generico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la decisione di merito è sorretta da una motivazione non manifestamente illogica fondata su precedenti penali, gravità del fatto e pericolosità del soggetto.
  • La mancata censura puntuale delle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, incluso il rapporto tra attenuanti generiche e recidiva, comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

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