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Parere

Parere n. 358/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor Pierpaolo Sileri contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per l’annullamento del verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale e chirurgia, in seduta ristretta ai soli professori di prima fascia, del 21 novembre 2017, conosciuto in data 22 dicembre 2017 in seguito ad accesso agli atti, relativamente al punto 4 dell’ordine del giorno, recante “Provvedimenti relativi all’istanza di chiamata a professori di prima fascia per il SC 06/C1 SSD MED/18 chirurgia generale presentata dal dottor Pierpaolo Sileri”.

Giustizia amministrativa201801782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse imponesse la definizione del ricorso senza esame delle questioni di ammissibilità e di merito. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale e chirurgia del 21 novembre 2017, relativo all'istanza di chiamata a professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/C1 e settore scientifico-disciplinare MED/18.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ha impugnato con ricorso straordinario il verbale dipartimentale relativo alla procedura di chiamata per un posto di professore ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", deducendo eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di motivazione e sviamento. L'Università ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività e ha contestato nel merito le doglianze. Il Ministero ha concluso per il rigetto. Nelle more, il ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla definizione del gravame, avendo ottenuto la posizione di professore di prima fascia presso un'altra università.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione del ricorrente, secondo cui non intende più coltivare il gravame poiché ha conseguito la posizione di professore di prima fascia presso un'altra università, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente conduce alla declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dal ricorrente, comporta l'improcedibilità del gravame.
  • Il principio dispositivo opera anche nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sicché il giudizio non può proseguire quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla sua definizione.

Improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Ministero dell'università e della ricerca e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in relazione a una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il ricorrente, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, aveva impugnato il verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale e chirurgia del 21 novembre 2017, relativo alla propria istanza di chiamata nel settore concorsuale 06/C1 e nel settore scientifico-disciplinare MED/18.

Il ricorso era stato notificato l'8 marzo 2018 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 16 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971. Con il parere sospensivo n. 104/2019 era stata accolta l'istanza cautelare ed era stata richiesta la trasmissione della relazione ministeriale. Successivamente, con il parere interlocutorio n. 1120/2022, la Sezione aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori per assicurare le garanzie minime del contraddittorio.

Motivi del ricorso e posizioni delle parti

Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità degli atti per eccesso di potere, sotto i profili dell'ingiustificata disparità di trattamento, del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell'illogicità manifesta, della carenza di motivazione e dello sviamento.

L'Università aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività e aveva contestato nel merito le doglianze. Il Ministero dell'università e della ricerca, nella relazione istruttoria, aveva concluso per il rigetto del ricorso.

Sopravvenuta carenza di interesse

A seguito del sollecito della Sezione, il difensore del ricorrente ha comunicato il 22 ottobre 2024 che l'interessato non aveva più interesse a coltivare il gravame, avendo nel frattempo ottenuto la posizione di professore di prima fascia presso l'Università San Raffaele di Milano, all'esito di un'altra procedura.

La Sezione ha ritenuto tale dichiarazione decisiva, poiché attestava il venir meno dell'interesse concreto alla decisione del ricorso.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha affermato che il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di conseguenza, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il procedimento deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Sezione non ha quindi esaminato né l'eccezione di inammissibilità fondata sul principio di alternatività né i motivi di merito dedotti contro il verbale dipartimentale.

Conclusioni

Il parere è nel senso di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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